Obbligo di vaccino: tra diritto alla salute del singolo e interesse della collettività

La salute come diritto del singolo individuo ed interesse della collettività è riconosciuta e tutelata dall’art. 32 della Costituzione. Purtroppo tali due aspetti possono essere in conflitto.

Il perseguimento dell’interesse alla salute della collettività, attraverso trattamenti sanitari, come le vaccinazioni obbligatorie, pregiudichi il diritto individuale alla salute, quando tali trattamenti comportino, per la salute di quanti ad essi devono sottostare, conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile” (Corte Cost. sent. 118/1996). 

“Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge”. 

Avvocato Madonna I lavoratori hanno l'obbligo di vaccino covid-19

Datore di lavoro e lavoratore: è possibile l’obbligo di vaccino?

L’obbligo di vaccino per gli esercenti delle professioni sanitarie

La risposta non è scontata. Infatti, da un lato il vaccino anti Covid-19 non rientra tra gli standard di prevenzione del contagio che il datore di lavoro deve adottare per adempiere all’obbligo di cui all’art. 2087 c.c., così come confermato dal Protocollo condiviso di regolamentazione sottoscritto dalle parti sociali il 24 aprile 2020; dall’altro lato preme ribadire che solo il Legislatore può imporre un trattamento sanitario nel rispetto dell’art. 32 Cost.

Tuttavia, pur non senza critiche e profili di incostituzionalità, è stato introdotto dal D.L. 44/2021 un obbligo vaccinale contro il Covid-19 per i soli esercenti le professioni sanitarie, nonché per gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali (pubbliche e private) farmacie, parafarmacie e studi professionali. 

Conseguenze per l’inadempimento dell’obbligo di vaccino

L’art. 4 del predetto Decreto per l’effetto prevede che “la vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati” e, nel caso in cui l’ASL accerti l’inadempimento al predetto obbligo, i lavoratori potranno essere sospesi ed adibiti a mansioni inferiori con applicazione del rispettivo compenso.

Tuttavia, laddove ciò non sia possibile, è esclusa qualsivoglia forma di retribuzione, in contrasto con l’art. 2103 c.c.

Nel riflettere sulle criticità del D.l. 44/2021 è evidente che lo stesso debba necessariamente essere convertito in legge al fine di rispettare l’art. 32 della Costituzione, nonostante ciò, nelle more ha obbligato numerosi lavoratori a vaccinarsi anche a fronte delle criticità che di seguito vengono brevemente esposte.

Le criticità del D.l. 44/2021

Innanzitutto, il predetto Decreto si pone in contrasto con il diritto al consenso libero ed informato e all’autodeterminazione che sono riconosciuti non solo dalla Legge 219/2017, bensì anche dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute (ex multis la Convenzione di Oviedo e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), alle quali la Repubblica deve conformarsi ai sensi dell’art. 10 Cost. 

Un altro profilo di criticità emerge anche dai dubbi sull’efficacia del vaccino sia a garantire l’immunità che la non trasmissibilità del contagio.

Inoltre, seppur lo stesso art. 3 del Decreto 44/2021 riconosca implicitamente il nesso causale tra l’inoculazione del vaccino e i possibili effetti collaterali gravi, esclude la responsabilità penale “per i fatti di cui agli art. 589 e 590 c.p. verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino”. 

Obbligo di vaccino: risarcimento danni e indicazioni agli Stati

Pertanto, non solo la strada per l’eventuale risarcibilità dei danni provocati dalla somministrazione del vaccino anti Covid-19 diventa sempre più impervia, bensì viene imposto un obbligo vaccinale innanzi ad un’incertezza scientifica sui reali effetti ed efficacia del vaccino.

Sul punto giova richiamare un orientamento consolidato della Giurisprudenza Costituzionale secondo il quale, laddove il vaccino possa comportare un rischio per la salute della persona, la decisione di sottoporsi o meno al vaccino deve essere rimessa a scelta individuale (ex multis Corte Cost. 307/1990, Corte Cost., 258/1994, n. Corte Cost. 5/2018). 

Lo stesso Consiglio d’Europa con Risoluzione n. 2361/2021 raccomanda agli Stati di “assicurare che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno è politicamente, socialmente o altrimenti sottoposto a pressioni per farsi vaccinare; garantire che nessuno sia discriminato per non essere stato vaccinato o per non voler essere vaccinato”.

Nessun obbligo di vaccino per i lavoratori non del settore sanitari

In conclusione, a condizione che permangano le incertezze sopra esposte, per tutti i lavoratori non appartenenti al settore sanitario sarà necessaria una disposizione legislativa ad hoc che, comunque, potrà essere censurabile se non risolverà il bilanciamento tra il diritto del singolo e della collettività a favore del primo.

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