Novità sulle imposte indirette: cosa cambia dal 2025 con il d.lgs n. 139/2024
Novità sulle imposte indirette: cosa cambia dal 2025 con il d.lgs n. 139/2024
Con il d.lgs n. 139/2024 (in G.U. n.231 del 2.10.2024), il Governo, esercitando la delega prevista dalla l. 111 del 2023, ha introdotto rilevanti novità per la razionalizzazione e modifica di alcune imposte indirette, tra cui l’imposta sulle successioni e donazioni, l’imposta di registro e vari tributi ipotecari e catastali. Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2025.
Novità sulle imposte indirette: trust e vincoli di destinazione
Tra le numerose novità sulle imposte indirette, segnaliamo:
- In tema di trust e vincoli di destinazione, è stato previsto l’assoggettamento all’imposta di successione e donazione dei trasferimenti derivanti da tali operazioni, quando si genera un arricchimento a titolo gratuito per i beneficiari o a titolo liberale. Inoltre, viene precisato che l’imposta è dovuta per tutti i beni e diritti trasferiti ai beneficiari se il disponente è residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale. Al contrario, se il disponente è residente all’estero, l’imposta si applica solo ai beni e diritti situati nel territorio italiano. Il pagamento dell’imposta avviene tramite autoliquidazione al momento dell’attribuzione, con aliquote variabili in base al rapporto con il disponente.
Esenzioni per imprese familiari: novità sulle imposte indirette
- In tema di imprese familiari, i trasferimenti di aziende, rami d’azienda, quote sociali e azioni a favore di discendenti e coniugi sono esentati dall’imposta di successione e donazione, anche quando avvengono tramite patti di famiglia (artt. 768-bis e seguenti del codice civile). In caso di quote sociali e azioni, il beneficio è limitato alle partecipazioni che conferiscono il controllo (art. 2359 I c. cod civ. n. 1). Per le aziende o i rami di azienda, l’esenzione si applica solo se l’attività d’impresa prosegue per almeno cinque anni dal trasferimento.
Deduzione dei debiti ereditari: le novità sulle imposte indirette
- In tema di debiti ereditari, viene confermata l’indeducibilità dei debiti contratti dal defunto negli ultimi sei mesi di vita, con l’obiettivo di prevenire abusi. Sono escluse alcune spese, come le spese mediche (anticipate dagli eredi) e funerarie, mentre le spese per i caregiver restano non deducibili.
Divisione ereditaria e collazione: novità sulle imposte indirette
- In tema di divisione ereditaria e collazione, per la determinazione della massa comune e delle quote di diritto nelle comunioni ereditarie, si tiene conto anche dei beni donati in vita dal defunto ai soggetti tenuti alla collazione (artt. 737 e seguenti del codice civile). Tuttavia, tali beni non sono soggetti all’imposta di registro in sede di divisione. Nelle altre comunioni, la massa comune è costituita dai beni che hanno già scontato l’imposta dei trasferimenti. Così, il valore dei beni oggetto della collazione viene considerato per ricostruire le quote, ma non è assoggettato all’imposta di registro, poiché il bene non è attribuito tramite l’operazione divisionale.
Autoliquidazione per l’imposta di successione: le novità
- In tema di modalità di pagamento dell’imposta di successione, il decreto introduce l’autoliquidazione a carico del contribuente, soggetta successivamente al controllo di regolarità degli Uffici Finanziari. Gli Uffici potranno emettere rimborsi in caso di eccedenza o correggere eventuali errori con un avviso di liquidazione per l’imposta maggiore dovuta. È inoltre ammesso il pagamento rateale per importi superiori a €1.000,00.
Valore della cessione d’azienda: le novità sulle imposte indirette
- In tema di cessione d’azienda, viene recepito l’orientamento secondo cui il valore dell’azienda si determina sommando i valori delle attività, incluso l’avviamento, e sottraendo le passività risultanti dalle scritture contabili obbligatorie e atti con data certa. Per gli atti aventi per oggetto aziende o diritti reali su di esse, il valore complessivo è quello venale dei beni che compongono l’azienda, compreso l’avviamento ma escluse alcune categorie di beni. Gli Uffici Finanziari hanno comunque facoltà di contestare il valore dichiarato e di verificare la congruità della ripartizione del corrispettivo.
Aliquota unificata per contratti preliminari con caparre e acconti
- In tema di contratti preliminari con caparre confirmatorie e acconti, l’aliquota è stata unificata allo 0,5% per entrambe le casistiche (prima gli acconti erano tassati al 3%). Viene inoltre stabilito che l’imposta di registro su caparre confirmatorie e acconti non può superare quella dovuta per il contratto definitivo.