Risarcimento danni guard-rail non a norma: approfondisci le normative e le responsabilità degli enti stradali per garantire la sicurezza delle strade

Incidenti Stradali e Guard-rail non a Norma: a Chi Chiedere il Risarcimento del Danno?

Cattiva manutenzione delle strade, segnaletica non conforme, cantieri non in sicurezza, guard-rail non a norma: chi risarcisce i danni cagionati agli utenti della strada?

Qual è la normativa relativa alle barriere stradali? E se il guard-rail non è a norma?
Il guard-rail è un dispositivo di sicurezza e di ritenuta passiva che serve a contenere i veicoli all’interno della carreggiata, in seguito a uno sbandamento o alla collisione con altri mezzi. Al fine di assolvere efficacemente a tale funzione, non è sufficiente l’installazione dei medesimi, ma è necessaria anche una loro periodica verifica e manutenzione.

Risarcimento danni guard-rail non a norma

Normative e Responsabilità per il Risarcimento Danni Guard-rail non a Norma

Normative sulle Barriere Stradali

È la pubblica amministrazione a valutare in concreto, in assenza di specifiche norme, se una determinata strada possa costituire un pericolo e dunque necessiti dell’installazione di dispositivi stradali volti a limitare tale rischio. La progettazione, la validazione e l’installazione delle barriere stradali sono state regolamentate dai decreti ministeriali n. 223 del 18 febbraio 1992 e n. 2367 del 21 giugno 2004, integrato da ulteriori circolari. Il Regolamento UE 305/2011 prevede poi la marcatura CE, previe specifiche prove ed accertamenti che attestino il rispetto dei requisiti previsti a tutela della sicurezza, della salute e dell’ambiente.

La manutenzione di detti dispositivi è regolata dall’art. 14 del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, che impone agli enti proprietari di provvedere:

  • alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
  • al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e delle relative pertinenze;
  • all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

Pertanto, l’Anas, la Regione, la Provincia e il Comune non solo devono dotarsi di guard-rail a norma, ma anche accertarsi che detta barriera conservi le caratteristiche per cui è stata installata. In caso di inadempimento, i tribunali ritengono responsabili detti enti sia civilmente che penalmente (Cass. civ., sez. III, n. 22801/2017; Cass. civ., Sez. III, n. 11950 del 03.05.2024).

Responsabilità dell’Ente Proprietario o Gestore della Strada Pubblica

L’ente che non ha posto rimedio alle anomalie inerenti ai dispositivi stradali è responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c. Trattandosi di una responsabilità oggettiva, al soggetto danneggiato basterà verificare l’evento, il suo rapporto di causalità con il bene in custodia, attribuendo la responsabilità al custode, che ha omesso di sorvegliare, nonché manutenere il bene ed evitare che terzi vi abbiano apportato modifiche.

L’ente proprietario o gestore della strada potrà esonerarsi dalla responsabilità solo provando il caso fortuito, cioè l’esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità, sia idoneo a interrompere il nesso causale.

Come Agire per Richiedere il Risarcimento Danni Guard-rail non a Norma?

In concreto, bisogna avvalersi di un consulente tecnico piuttosto che munirsi, nei casi più gravi, di una costosa perizia cinematica e promuovere un giudizio di accertamento per dimostrare:

  • l’irregolarità nella progettazione del guard-rail;
  • la mancata o cattiva installazione;
  • la carente manutenzione del medesimo.

Ciò varrà anche ove vi sia concorso di colpa del conducente stesso. In tal caso, si dovrà valutare se, pur ipotizzando che il guard-rail fosse stato a norma, il danno:

  • si sarebbe ugualmente prodotto nella stessa misura: in questo caso potrà configurarsi un concorso di colpa tra l’ente proprietario o gestore della strada e il conducente;
  • si sarebbe verificato, ma in misura inferiore: anche in questo caso potrà ritenersi sussistente una corresponsabilità dell’ente e del conducente;
  • non si sarebbe verificato affatto: in tale ipotesi si potrà ritenere responsabile esclusivamente l’ente proprietario o il gestore della strada.

Esempio Concreto

In un caso concreto, l’automobilista moriva dopo aver perso il controllo di un veicolo, pur condotto ad alta velocità, urtando contro un guard rail privo di una sua parte costitutiva. I giudici hanno riconosciuto una corresponsabilità di Anas S.P.A., in qualità di gestore della strada, in quanto la stessa non aveva provveduto a un’adeguata manutenzione della barriera stradale che, oltre ad essere discontinua, risultava priva di arrotondamento nella parte iniziale. Tale responsabilità veniva riconosciuta sulla base del fatto che “diverse sarebbero state le conseguenze derivanti dall’urto contro una barriera integra e in buono stato di manutenzione” (Cass. civ., Sez. III, n. 11950 del 03.05.2024).

Conclusioni: Risarcimento danni guard-rail non a norma

Nel semestre gennaio-giugno 2023 si sono registrati 79.124 incidenti con lesioni alle persone, 106.493 con feriti e 1.384 con vittime, di cui 13.628 dovuti a una pessima condizione delle strade (da “Report incidenti stradali primo semestre – 2023”). Oltre il 50% di queste non sono a norma: si continuano a promettere interventi di riparazione, ma in realtà i Comuni, le Province, le Regioni e gli enti gestori si limitano ad attribuirsi a vicenda la competenza, intervenendo con estremo ritardo.

Quanti incidenti in meno si verificherebbero se l’ente proprietario o il gestore della strada garantisse la sicurezza e l’incolumità degli utenti? Quanto meno gravi sarebbero i sinistri se venissero adottate tutte le misure necessarie per evitare che il tratto stradale possa costituire un pericolo per chi lo percorre?

La parola chiave è “prevenzione” e per poter prevenire gli incidenti è necessario incoraggiare gli utenti ad assumere un comportamento più responsabile, ma è altresì indispensabile un intervento concreto da parte di coloro che devono garantire la sicurezza.

Con l’auspicio che gli enti preposti possano provvedere a una corretta manutenzione delle strade, al soggetto coinvolto in un incidente stradale che subisce un danno causato anche, se non del tutto, dalla scarsa manutenzione dei c.d. guard-rail, non resta che chiedere il risarcimento ai sensi dell’art. 2051 c.c. all’ente proprietario o gestore della strada (Anas S.P.A., Comune, Provincia, Regione), dimostrando, attraverso accertamenti tecnici, che se quest’ultimo avesse provveduto a un’adeguata manutenzione, il danno non si sarebbe verificato o, comunque, si sarebbe verificato in misura inferiore.

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