L’Avv. Silvia Mazzoleni illustra tutte le possibilità in merito alle dimissioni del lavoratore. Scopri ora i dettagli, leggi la nostra ultima news!

Dimissioni del lavoratore: il punto della situazione

Le dimissioni costituiscono una modalità di risoluzione del rapporto di lavoro, come anche il licenziamento, con la differenza che le prime vengono rassegnate da parte del lavoratore.

Dal 12 marzo 2016 è stata introdotta una procedura specifica per rassegnare le proprie dimissioni, volta ad eliminare il fenomeno delle dimissioni “in bianco” che consentivano al datore di lavoro di raccogliere per tempo la firma da parte del lavoratore su di un foglio di dimissioni senza data, la quale veniva successivamente posta a scelta e cura del datore di lavoro.

Oggi le dimissioni del lavoratore devono essere invece tassativamente eseguite personalmente dallo stesso in modalità esclusivamente telematiche, utilizzando una procedura online accessibile dal sito del Ministero del Lavoro.

dimissioni

La possibilità di revoca delle dimissioni

Il legislatore ha anche previsto la possibilità per il lavoratore di avvedersi successivamente della scelta e di decidere di poter revocare le dimissioni precedentemente rassegnate.

Tale facoltà, beninteso, è da intendersi quale deroga al diritto comune e deve ad ogni modo essere esercitata entro limiti temporali determinati dalla legge.

L’articolo 26, 2° comma, del d.lgs. n. 151/2015 infatti prevede: “entro sette giorni dalla data di trasmissione del modulo di cui al comma 1, il lavoratore ha la facoltà di revocare le dimissioni con le medesime modalità”, quindi per via telematica.

La revoca delle dimissioni ha efficacia ex nunc: una volta che interviene la revoca, infatti, il rapporto di lavoro si ripristina dal giorno successivo a quello in cui è intervenuta la risoluzione ma, a differenza del licenziamento revocato, al lavoratore non spetta la relativa retribuzione per i giorni intercorsi, in quanto è fatto discendente dalla di lui scelta personale.

In quali casi si intendono dimissioni per giusta causa

Differenti e da non confondere, sono invece le dimissioni volontarie dalle dimissioni per giusta causa.

Queste ultime conseguono al verificarsi di circostanze tipizzate dalla giurisprudenza talmente gravi da non consentire la prosecuzione del rapporto nemmeno durante il periodo di preavviso.

Ad esempio:

  • il mancato pagamento della retribuzione reiterato e non occasionale
  • l’aver subito molestie sessuali sul posto di lavoro
  • mobbing
  • degradamento delle mansioni lavorative e delle condizioni di lavoro e in tutti gli altri casi in cui si verificano condotte penalmente rilevanti

Quali sono i diritti del lavoratore che rassegna dimissioni per giusta causa

In tali casi il lavoratore, rassegnando le dimissioni per giusta causa, ha diritto alla corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso ed ha la facoltà di richiedere la tutela indennitaria di disoccupazione Naspi.

Tale domanda può essere presentata consegnando i seguenti documenti a qualsiasi CAF e/o Patronato:

  1. copia documento d’identità e codice fiscale
  2. se coniugati, data di matrimonio e codice fiscale del coniuge
  3. ultime tre buste paga
  4. se assegni familiari spettanti – reddito ultimi due anni di tutta la famiglia
  5. codice IBAN
  6. se titolari di partita IVA, fornire reddito presunto per anno in corso
  7. con la ricevuta della Naspi, l’utente sarà contattato dal centro per l’impiego di competenza per fissare un appuntamento per l’iscrizione nelle liste dei disoccupati

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