DASPO antirissa: per la Corte costituzionale la misura “semplice” resta amministrativa, quella provinciale richiede il controllo del giudice
Con la sentenza n. 20 del 24 febbraio 2026, la Corte costituzionale ha chiarito un punto molto rilevante in materia di misure di prevenzione: il DASPO antirissa che vieta l’accesso a specifici locali non integra, di per sé, una limitazione della libertà personale e può quindi essere disposto dal questore; il DASPO antirissa “aggravato” o provinciale, invece, per la sua maggiore estensione e incisività, richiede anche la convalida dell’autorità giudiziaria. La decisione offre così un criterio importante per distinguere tra libertà di circolazione e libertà personale.

Il principio affermato dalla Corte costituzionale
Con la sentenza n. 20 del 24 febbraio 2026, la Corte costituzionale è intervenuta sul cosiddetto DASPO antirissa, offrendo un chiarimento di particolare rilievo sul piano costituzionale e applicativo. Il tema riguarda il confine tra due diritti fondamentali distinti: da un lato la libertà di circolazione, dall’altro la libertà personale. Ed è proprio da questa distinzione che dipende il diverso livello di garanzie richiesto dall’ordinamento.
La questione sollevata dal Tribunale di Firenze
La vicenda trae origine da un procedimento nel quale il Tribunale di Firenze era chiamato a giudicare la violazione di un divieto di accesso imposto dal questore. Il giudice rimettente dubitava della legittimità costituzionale della disciplina, ritenendo che una misura formalmente amministrativa potesse, in concreto, incidere in maniera così intensa sulla posizione del destinatario da richiedere il rispetto delle garanzie previste dall’art. 13 Cost. (posto a tutela della libertà personale).
Il DASPO antirissa “semplice”
Nel decidere, la Corte ha distinto in modo netto tra il DASPO antirissa “semplice” e quello “aggravato” o provinciale.
Il primo, previsto dal comma 1 dell’art. 13-bis, riguarda il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati, collegati ai fatti contestati o alle frequentazioni rilevanti del destinatario. In questa ipotesi, secondo la Consulta, la misura non raggiunge un grado di compressione tale da incidere sulla libertà personale, poiché il soggetto resta comunque libero di frequentare altri luoghi, altri esercizi e altri spazi di relazione. Per questa ragione, essa rimane nell’ambito dell’art. 16 Cost. e può essere adottata dall’autorità di pubblica sicurezza.
Il DASPO antirissa “aggravato” o provinciale
Diversa è invece la conclusione relativa al DASPO antirissa aggravato, disciplinato dal comma 1-bis. In questo caso, il divieto può estendersi all’intero territorio provinciale e può quindi incidere in modo molto più penetrante sulla vita quotidiana del destinatario.
La Corte valorizza, in particolare, l’ampiezza territoriale della misura, la possibile incidenza sui luoghi abitualmente frequentati, l’indeterminatezza del divieto, la durata e il regime sanzionatorio previsto in caso di violazione. Considerati nel loro insieme, questi elementi fanno sì che la misura superi la soglia della semplice limitazione della libertà di circolazione e assuma i caratteri di una restrizione della libertà personale.
Perché serve la convalida del giudice?
Proprio per questo, la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 13-bis, comma 1-bis, nella parte in cui non prevede la convalida giurisdizionale del provvedimento del questore. La misura non viene eliminata dall’ordinamento, ma può operare solo con una garanzia ulteriore: il controllo dell’autorità giudiziaria, secondo un meccanismo modellato su quello già previsto per istituti analoghi.
La pronuncia è importante anche perché ribadisce un principio di carattere generale: non è il nome attribuito dal legislatore alla misura a determinarne la natura costituzionale, ma il suo concreto grado di incidenza sulla sfera individuale. Una misura amministrativa può restare tale finché comporta un sacrificio contenuto e circoscritto; quando però la sua estensione e i suoi effetti diventano particolarmente invasivi, entrano in gioco le garanzie più forti previste dall’art. 13 Cost.
