Scopri chi è responsabile per i danni causati dagli animali secondo la legge italiana. Guida completa sulla responsabilità dei proprietari di animali e risarcimenti

Responsabilità Proprietari Animali: Animali Sotto Processo?

Negli ultimi mesi i media hanno spesso riportato notizie di aggressioni da parte di animali, in particolare di cani, nei confronti dell’uomo. È pacifico che non si possa ottenere il risarcimento del danno da un animale, tanto meno perseguirlo penalmente, quindi chi è responsabile per le sue azioni?

Responsabilità Proprietari Animali: Chi è Responsabile?

L’ordinamento italiano risponde a tale quesito con l’art. 2052 c.c., il quale prevede che “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.

Il presunto responsabile è quindi:

  • Il proprietario dell’animale
  • Colui che si serve dell’animale, ad esempio per svolgere attività di addestramento

In particolare, il soggetto che ha subito un danno cagionato da un animale può richiedere il risarcimento ai soggetti sopra citati qualora esso sia conseguenza diretta del comportamento dell’animale, escludendo quindi tutti quei casi in cui l’animale sia un corpo inerte o mero veicolo di infezioni.

Danni Causati da Animali Senza Proprietario

E per gli animali senza proprietario? Si può individuare lo stesso un responsabile. È infatti la Regione, per orientamento della Cassazione (Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2020, n. 7969), a rispondere dei danni causati dalla fauna selvatica.

Del danno arrecato da cani randagi e gatti randagi risponde, invece:

  • L’amministrazione comunale in cui sono presenti detti animali
  • L’adozione di idonee misure di sicurezza a tutela dell’incolumità dei cittadini

Responsabilità Oggettiva e Prove Liberatorie

Sono presenti diverse tesi sul carattere della responsabilità in esame, ma secondo quella prevalente, accolta anche dalla giurisprudenza, si tratta di responsabilità oggettiva. In particolare, il proprietario dell’animale o chi se ne serve è responsabile in via presuntiva, non tanto per non aver adottato le cautele necessarie idonee ad evitare il danno, ma piuttosto per il rapporto di fatto sussistente con l’animale.

Di conseguenza, i presunti responsabili rispondono in ogni caso e in toto per i danni cagionati dal loro animale al terzo e potranno liberarsi solamente dimostrando il caso fortuito. Si tratta di una prova particolarmente difficile, idonea ad interrompere il nesso di causalità tra il comportamento dell’animale e l’evento lesivo (Cass. civ., sez. III, 19 marzo 2007, n. 6454).

Esempio di prova liberatoria può essere:

  • Il comportamento del danneggiato stesso che, aizzando l’animale o introducendosi furtivamente nei locali dove quest’ultimo si trovava, ha avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno

Chi ha subito il danno in questione, invece, deve semplicemente dimostrare che il medesimo è collegato direttamente al comportamento dell’animale.

Assicurazioni e Misure di Sicurezza per Proprietari di Animali

A fronte della presenza di una responsabilità oggettiva in capo al proprietario dell’animale o di chi se ne serve, è opportuno per tali soggetti stipulare con una Compagnia assicurativa un’apposita polizza.

Oltre alle questioni risarcitorie, il proprietario è responsabile anche penalmente, in particolare nei casi in cui non vengono adottate misure di sicurezza necessarie idonee ad evitare il danno, come ad esempio il fatto di non tenere il cane guinzaglio o di non mettergli la museruola in luoghi in cui dovrebbe essere obbligatoria (per determinate razze).

È il caso del proprietario di un pastore tedesco condannato per lesioni colpose, a seguito dell’aggressione dell’animale a danni un bambino, il tutto mentre si trovava all’interno di un’area cani e di conseguenza era libero, ma senza supervisione e museruola, essendo il proprietario occupato ad intrattenersi con altri cani (Cass. pen., sez. IV, 18 luglio 2019, n. 31874).

Conclusioni: Responsabilità Proprietari Animali

Si può quindi affermare con chiarezza che il proprietario di un animale è responsabile per le condotte di quest’ultimo, e lo è sia civilmente che penalmente. Ne consegue che è tenuto a risarcire i danni alla vittima e dall’altro lato potrebbe rischiare anche una condanna penale.

La vittima dell’aggressione del cane, o di altro animale, può quindi agire in via civile entro cinque anni dall’evento per ottenere il risarcimento. Egli può anche rivolgersi alle autorità competenti e proporre querela entro tre mesi dall’evento, costituendosi poi come parte civile nel processo penale per ottenere il risarcimento.

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