L’Avv. Francesca Calomeni presenta il tema della perdita di chance nel settore della responsabilità medica. Scopri di cosa si tratta, leggi la nostra news!

Risarcibilità del danno da perdita di chance nel settore della responsabilità medica

La questione della risarcibilità del danno da perdita di chance nel settore della responsabilità medica inerisce la richiesta della concretezza minima che la chance dovrebbe avere affinché la sua perdita sia risarcibile.

Non risulta infatti sempre agevole o possibile individuare un nesso di causalità tra la condotta colposa del medico e un esito infausto per il paziente. Non è affatto facile dimostrare, nemmeno in termini di probabilità relativa, che in caso di condotta ineccepibile del medico l’esito sarebbe stato diverso, più favorevole.

Avv Madonna La perdita di chance nella responsabilità medica

Responsabilità medica e danno da perdita di chance 33

Per rimediare all’insanabile incertezza rispetto all’eventualità che l’evento sfavorevole in capo ad un soggetto sia stato causato dalla condotta colpevole di un terzo, la giurisprudenza fa uso della categoria del danno da perdita di chance: il pregiudizio che deriva ad un soggetto dalla perdita della possibilità di conseguire un evento favorevole, quando il mancato conseguimento di esso non è riconducibile a condotte altrui nemmeno in termini probabilistici.

Per “chance”, nel contesto della responsabilità medica, si intende il preteso dubbio che la vittima potesse vivere più a lungo, meglio, soffrire meno etc. Le domande risarcitorie, infatti, sono volte a riparare questi tipi di danno.

La chance perduta però deve essere una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato risultato. Il soggetto danneggiato deve cioè dimostrare che si sarebbe trovato nella reale possibilità di ottenere il risultato sperato o di evitare che l’evento temuto, se non fosse stato per il comportamento del terzo.

Perdita di chance e quantificazione del risarcimento

La Cassazione con lav ha fatto coincidere la definizione di chance “concreta” con quella di chance “esistente” ammettendo il risarcimento di una qualche possibilità di sopravvivere più a lungo, di soffrire di meno etc.

Questo orientamento, tuttavia, non è convincente, soprattutto quando poi si passa al tema della quantificazione del risarcimento.

La consistenza della chance, infatti, è necessaria per definire il quantum: è proprio la misura che essa esprime in relazione all’evento finale ad orientare il giudice circa la liquidazione del danno, che avverrà evidentemente su basi equitative.

Le decisioni della Suprema Corte su questa particolare tipologia di danno

Una recente pronuncia della Cassazione (n. 26822/2017) sembra aver ancorato la definizione del limite minimo di possibilità risarcibili alla gravità della colpa del terzo (nel caso della responsabilità medica, del medico).

La citata sentenza in particolare ha escluso il risarcimento ai congiunti della vittima per il lamentato ritardo nella diagnosi di una neoplasia. Attesa la gravità della patologia, già in fase avanzata e il ritardo molto contenuto da parte dei medici nella consegna del referto (non più di dieci giorni) la Corte non ha riconosciuto il risarcimento ritenendo il ritardo del tutto ininfluente.

Ancora una volta quindi la giurisprudenza non ha fornito un criterio solido per definire questa particolare tipologia di danno.

In particolare, con la citata sentenza la Suprema Corte sembra preferire la finalità sanzionatoria a quella risarcitoria facendo coincidere la condotta colposa del medico con l’evento lesivo a prescindere dalla prova che tale inadempimento abbia prodotto un danno oppure no.

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