Infortuni a scuola: la responsabilità civile degli istituti scolastici e degli insegnanti

La scuola è certamente un luogo di crescita e apprendimento, ma può anche essere teatro di incidenti e infortuni. Il tema degli infortuni a scuola e della responsabilità civile degli istituti scolastici e degli insegnanti è stato ampiamente affrontato dalla giurisprudenza italiana, che ha stabilito principi precisi sulla natura delle responsabilità e sulla ripartizione dell’onere probatorio.

Infortuni a scuola: la responsabilità civile degli istituti scolastici e degli insegnanti

Responsabilità civile della scuola: le ipotesi di danno

La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione e dei Tribunali distingue principalmente due ipotesi:

1. Danno causato dall’alunno a sé stesso (autolesione)

La responsabilità dell’istituto scolastico e degli insegnanti in questo caso ha natura contrattuale. Infatti, con l’iscrizione e l’ammissione alla scuola nasce in capo all’istituto l’obbligo di vigilanza per garantire la sicurezza dell’alunno, prevenendo danni auto-inferti. Fra insegnante e alunno si instaura invece un rapporto giuridico derivante da “contatto sociale”, che impone specifici obblighi di protezione e sorveglianza all’insegnante stesso.

2. Danno causato da un alunno a terzi o ad altri alunni

In questa situazione la responsabilità ha natura extracontrattuale, fondata sulla presunzione di responsabilità ex articolo 2048, comma 2, del Codice Civile. Tale disposizione stabilisce che i precettori (insegnanti ed educatori) sono responsabili per i danni causati dagli allievi durante il periodo di vigilanza.

L’obbligo di vigilanza della scuola e degli insegnanti

L’obbligo di vigilanza sorge nel momento in cui l’alunno entra nell’ambito scolastico e termina soltanto all’uscita, alla conclusione dell’orario scolastico giornaliero. Il minore affidato all’istituto deve essere ininterrottamente sorvegliato e protetto da rischi e pericoli, dal momento iniziale fino al subentro dei genitori o di persone incaricate.

Diligenza nella vigilanza: principi guida

La diligenza richiesta non è assoluta, ma relativa. Deve infatti essere commisurata a:

  • Circostanze concrete del caso;
  • Età degli alunni (una vigilanza più intensa per i più piccoli);
  • Prevedibilità dei pericoli.

Non si può esigere una garanzia assoluta contro qualsiasi evento, ma occorre dimostrare che la vigilanza sia stata adeguata alla situazione concreta.

Onere della prova in caso di infortunio a scuola

Un elemento centrale nei casi di infortuni a scuola è la ripartizione dell’onere probatorio, che tende a favorire l’alunno danneggiato.

  • Onere dell’alunno o dei suoi genitori: dimostrare esclusivamente che il danno è avvenuto durante l’orario scolastico o durante la vigilanza dell’istituto scolastico. In questo modo, la responsabilità è presunta.
  • Onere della scuola (o del Ministero): deve provare in modo rigoroso che l’evento dannoso non è stato causato da negligenza scolastica. Non basta invocare l’imprevedibilità dell’evento; occorre dimostrare concretamente che sono state adottate misure preventive idonee, adeguate all’età e alla situazione specifica. La semplice presenza dell’insegnante può non essere sufficiente senza ulteriori accorgimenti protettivi.

Rivalsa dell’Amministrazione scolastica verso l’insegnante

In caso di condanna della scuola al risarcimento del danno, la responsabilità personale dell’insegnante verso l’Amministrazione scolastica (Ministero o ente gestore) si limita ai soli casi di dolo o colpa grave. Questo limite non vale però nei confronti di terzi.

La Corte di Cassazione ha infatti chiarito che:

“Qualora l’Amministrazione sia condannata a risarcire il danno al terzo o all’alunno autodanneggiatosi, l’insegnante è successivamente obbligato in via di rivalsa soltanto ove sia dimostrata la sussistenza del dolo o della colpa grave, limite, quest’ultimo, operante verso l’Amministrazione ma non verso i terzi” (Cass. sez. III, 3.3.2010 n. 5067; Cass. sez. un., 27.6.2002 n. 9346).

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