In caso di incidente stradale il pedone ha sempre ragione e diritto a vedersi risarciti i danni patiti? Scoprilo nella news dell’Avv.Francesca Calomeni.
Incidente stradale: il pedone ha sempre ragione?
Relativamente alla circolazione stradale, in particolare in caso di incidente, è diffusa la convinzione che il pedone debba sempre essere esente da responsabilità, ma la giurisprudenza la pensa diversamente.
Anche il pedone è un utente della strada e, in quanto tale, deve attenersi alle regole che disciplinano la circolazione stradale.
Presunzione di colpa e condotta di guida
In particolare, l’art. 2054 c.c. afferma che “Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.
La norma, quindi, stabilisce una presunzione di colpa in capo al conducente di autoveicolo o di motociclo, presunzione superabile esclusivamente tramite la prova di aver fatto tutto il possibile per aver evitato il danno.
Il conducente rimasto coinvolto in un incidente con un pedone, pertanto, deve, al fine di superare la presunzione ex art. 2054 c.c., provare di aver mantenuto una condotta di guida irreprensibile e di aver rispettato le regole sulla circolazione stradale.
Il conducente, inoltre, può essere ritenuto esente da responsabilità anche quando non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.
Concorso di colpa tra conducente e pedone: il “caso fortuito”
È quanto afferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 2241/2019: “ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l’esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve:
a) muovere dall’assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%;
b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone.”
Trattasi del “caso fortuito” che viene identificato come un avvenimento improvviso ed esorbitante dalla normalità dei comportamenti umani, che non consenta alcuna manovra per evitare il danno e che, nella determinazione dell’accadimento, venga a costituire l’unica causa cui ricollegare il verificarsi dell’evento.
Diritti del pedone: quando si tratta di “caso fortuito”
La citata giurisprudenza ha supportato, in un caso seguito dallo studio, la richiesta di risarcimento dei danni subiti dal conducente nei confronti di un pedone che, analogamente a quanto sopra esposto, oltre a non osservare gli obblighi di condotta previsti dal Codice della Strada, serbava un comportamento palesemente difforme dai canoni sociali di diligenza e prudenza, così inquadrabile nella fattispecie di “caso fortuito”.
Nel caso specifico il pedone veniva ritenuto dal Tribunale di Bergamo addirittura responsabile al 100% della causazione del sinistro e condannato a risarcire tutti i danni patiti dal conducente rimasto coinvolto nell’incidente.
Anche la giurisprudenza penale ha applicato il citato orientamento stabilendo che il Giudice di prime cure avesse correttamente applicato il proprio potere valutativo ritenendo responsabile del sinistro il pedone per la condotta imprudente e imprevedibile dello stesso, che non utilizzava le strisce pedonali situate a pochi metri di distanza, nonostante la visibilità ridotta e che attraversava la strada tra due autobus in sosta. (Cass. Pen. n. 29833/2020)
Comportamenti del pedone che ne precludono i diritti in caso di sinistro
E ancora, la Corte di Cassazione, con la sentenza n.18593 del 2019, ha decurtato del 40% il risarcimento del danno per un sinistro ad una signora che, invece di circolare sul marciapiede, si trovava al momento del sinistro nei pressi della banchina stradale, rendendo così meno visibile la sua presenza.
Il Tribunale di Trieste invece, nella sentenza n. 380 del 2019, ha ravvisato una percentuale di responsabilità pari all’80% al pedone investito che aveva attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali correndo e parlando al cellulare.
Secondo il giudice, l’uso del cellulare, l’attraversamento di corsa e il mancato utilizzo dei passaggi predisposti per i pedoni consistono in una violazione delle regole di prudenza, che chi attraversa deve adottare, secondo quanto stabilito dall’art.190 C.d.S.. Di conseguenza, tale comportamento ha inciso in maniera determinante nella dinamica del sinistro e nella causazione del danno.
In caso di incidente stradale mortale
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 29277 del 2019, ha ribadito che, nel caso di risarcimento per incidente stradale mortale, quando il conducente del veicolo investitore si sia trovato, nonostante il rispetto dell’obbligo di diligenza richiesta, nell’impossibilità oggettiva di avvistare il pedone, e i movimenti di quest’ultimo siano stati inattesi, repentini, anomali e imprevedibili, il nesso causale del sinistro può essere ricondotto esclusivamente alla condotta della persona investita.