Accettazione dell’eredità.

L’Avv. Jacopo Gnocchi fa chiarezza in tema di eredità e voltura catastale: dalla successione tacita al sistema telematico in questo articolo sono illustrati tutti i casi e i dettagli.

Con un’interessante ordinanza, la n. 1438 del 22 gennaio 2020, la Corte di Cassazione ha avuto modo di ribadire alcuni importanti orientamenti in tema di accettazione tacita dell’eredità.

Per capire la rilevanza di tale pronuncia è necessario premettere alcuni brevi cenni relativi a cosa accade al momento dell’apertura della successione.

Nel nostro ordinamento, infatti, vige il principio per il quale la successione ereditaria non è mai automatica – salvo alcune ipotesi eccezionali – ma necessita di un ben preciso atto giuridico definito, appunto, accettazione dell’eredità.

Tale accettazione, dal punto di vista della modalità di espressione della volontà, può essere espressa o tacita mentre, per quanto riguarda gli effetti relativamente alla responsabilità per i debiti ereditari, l’accettazione può essere semplice o beneficiata.

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Esprimere la volontà di diventare erede.

Per quanto riguarda il primo aspetto, e cioè le modalità di espressione della volontà di diventare erede, l’ordinamento prevede che il soggetto chiamato all’eredità possa esprimere la sua scelta o in maniera espressa, e cioè dichiarando ai sensi dell’art. 475 cod. civ. in un atto pubblico o in una scrittura privata la propria volontà di accettare (o dichiarandosi già erede) oppure in maniera c.d. “tacita” e cioè, come previsto dall’art. 476 cod. civ., compiendo un atto che non avrebbe potuto compiere se non “nella qualità di erede” senza alcuna preventiva dichiarazione.

L’esempio più immediato di accettazione tacita è ciò che avviene quando ci si appropria di beni ereditari e se ne dispone, magari, vendendoli: è evidente che il passaggio logico prima di poter vendere un bene del defunto è quello di voler essere legittimo titolare del bene medesimo che si va a vendere e quindi erede. 

“Fare la successione”: la dichiarazione fiscale non intende accettazione automatica.

Il primo problema si è posto per quegli atti che, seppur espressione di una volontà da parte di chi li compiva, erano atti “dovuti” e cioè previsti ed obbligatori per legge, tra cui la c.d. “dichiarazione di successione”.

Tale atto altro non è che una dichiarazione fiscale che l’ordinamento prevede che venga resa da qualunque chiamato all’eredità entro 12 mesi dall’apertura della successione ed in base alla quale è possibile liquidare (e pagare) le tasse di successione.

Nel gergo comune, tale adempimento è spesso definito come “fare la successione” con ciò confondendo la dichiarazione fiscale in sé con l’accettazione espressa della posizione successoria.

Giurisprudenza e problemi di ambiguità.

La giurisprudenza ha da tempo evidenziato che la dichiarazione di successione, di per sé, proprio perché si tratta di un atto reso obbligatorio dalla normativa fiscale, non è atto idoneo ad evidenziare una volontà di accettare l’eredità medesima e quindi a diventare erede: per tale ragione tale atto è non è ricompreso nei casi di accettazione tacita di eredità (v. Cass. Civ. n. 4756 del 13.5.1999 e Cass. Civ. n. 6574 del 29.3.2005).

Il secondo problema si è poi posto per tutte quelle situazioni in cui oltre alla presentazione della dichiarazione di successione da parte uno dei chiamati all’eredità, vi fossero anche comportamenti ambigui che potessero denotare la volontà di diventare eredi.

Il caso:  il figlio presenta voltura catastale e abita l’immobile.

Nel caso deciso dall’ordinanza n. 1438 del 22 gennaio 2020, una banca era creditrice di una rilevante somma nei confronti di una signora defunta ed aveva contestato al di lei figlio di aver posto in essere atti tali da far desumere la sua volontà di accettazione tacita dell’eredità e, quindi, di essere a sua volta divenuto debitore della banca medesima.

Tali atti sarebbero consistiti, tra l’altro, nell’aver presentato la voltura catastale e nell’aver abitato l’immobile ereditario dopo l’apertura della successione.

L’ordinanza – che peraltro alla fine ha respinto le doglianze del figlio ed ha accolto le ragioni della banca sulla base di una diversa lettura in punto di diritto, ha richiamato però alcuni precedenti specifici e ribadito due principi rilevanti.

L’ordinanza della Suprema Corte.

L’accettazione tacita di eredità, che si ha quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone la sua volontà di accettare e che non avrebbe diritto di compiere se non nella qualità di erede, può essere desunta anche dal comportamento del chiamato, che abbia posto in essere una serie di atti incompatibili con la volontà di rinunciare o che siano concludenti e significativi della volontà di accettare. Ne consegue che, mentre sono inidonei allo scopo gli atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, l’accettazione tacita può essere desunta dal compimento di atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, ma anche da quello civile”. 

Eredità e voltura catastale: volontà di accettazione.

Va infatti rammentato che con la domanda di voltura catastale, il contribuente comunica formalmente all’Erario che il titolare di un determinato diritto reale – di solito la proprietà – non è più un soggetto ma un altro, che è subentrato al suo posto in forza di un preciso titolo: ben difficilmente si potrebbe sostenere che colui che comunica la nuova intestazione della proprietà non voglia essere, al contempo, anche erede.

Quindi seppur le risultanze catastali, di per sé, nel sistema del diritto civile italiano svolgano eminentemente una funzione fiscale e non probatoria della proprietà, la comunicazione della voltura viene però ritenuta elemento sufficiente a far desumere la volontà di far proprio il bene immobile e, quindi, di accettare l’eredità.

Nel caso deciso dalla citata ordinanza della Suprema Corte, oltre alla voltura catastale, erano emersi anche altri comportamenti dell’erede ma i precedenti sono stati invocati proprio con riferimento alla voltura catastale.

Dichiarazione di successione telematica previa abilitazione dell’Agenzia delle Entrate.

Per le successioni a partire dal 31.12.2018 è possibile presentare la dichiarazione di successione esclusivamente tramite procedura telematica e previa abilitazione presso la competente Agenzia Delle Entrate.

È prevista nel software di compilazione l’opzione di non procedere alla voltura automatica degli immobili, evitando così ogni possibile conseguenza diretta.

Tale opzione deve essere espressamente selezionata, trattandosi di un’eccezione alla regola: va però evidenziato che anche in tale caso, il termine per la presentazione della voltura catastale è differito solamente di ulteriori 30 giorni.

La redazione della dichiarazione di successione e le sanzioni.

Quindi alla luce di tale orientamento giurisprudenziale, che ben difficilmente a parere di chi scrive sarà oggetto di revirement a breve, si dovrà porre la massima attenzione al momento della redazione della dichiarazione di successione e ciò in quanto tale adempimento potrebbe comportare effetti permanenti non rettificabili con conseguenze anche rilevanti sul piano patrimoniale.

In caso di dubbi o di situazioni potenzialmente critiche, qualora la dichiarazione di successione e la voltura catastale vengano presentate in ritardo e cioè oltre il termine di 12 mesi dall’apertura della successione, si incorrerà in sanzioni di importo crescente ma che potrebbero anche essere valutate più convenienti rispetto al rischio di vedersi dichiarare eredi puri e semplici e di dover rispondere di cospicui debiti ereditari.

Per saperne di più su questioni legate a eredità e successioni, i nostri professionisti sono a tua disposizione.

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