Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: verso il sistema monistico.

Il nuovo intervento legislativo, la cui entrata in vigore è stata posticipata al 1° settembre 2021 (su cui si tornerà nel prosieguo), mostrerà una filosofia ben precisa sottesa al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, destinata a modificare l’orientamento della materia.

L’operazione di riforma è stata compiuta sulla spinta di una parificazione normativa a livello comunitario. 

Si è assistito, di fatto, all’affermazione in positivo di un cambiamento di paradigma già in atto da alcuni anni. Da un sistema prettamente dualistico, con la presenza, cioè, di due blocchi di norme, le une contenute nel codice civile e applicabili alla singola persona fisica alle prese con problemi di sovraindebitamento, e le altre contenute nella legge fallimentare, applicabili esclusivamente all’imprenditore , si è gradualmente passati ad un sistema misto, per poi giungere ad un sistema quasi esclusivamente monistico. 

Codice crisi d'impresa e insolvenza

Il nuovo codice applicabile a tutti i soggetti.

Già nel 2012, con l’introduzione della procedura per la crisi da sovraindebitamento, erano state inserite una serie di disposizioni di tipo concorsuale speciali rispetto a quelle del codice civile, applicabili a tutti quei soggetti che non rivestissero la qualifica di imprenditore.

Il nuovo Codice attuerà ancora di più un’ottica monistica, ricomprendendo tutte queste situazioni, con una serie di norme applicabili a tutti i soggetti, a prescindere dalla loro qualifica. 

E questo con una forte connotazione privatistica nella gestione di tali situazioni, realizzata anche mediante meccanismi di stampo stragiudiziale. 

Ciò posto, sarà necessario attendere ancora qualche mese prima che i frutti di questa disciplina possano concretamente vedersi realizzati. 

L’entrata in vigore del nuovo codice posticipata causa pandemia.

La pandemia mondiale legata alla diffusione del virus Covid-19 nel 2020, infatti, ha avuto pesanti ricadute sul sistema economico nazionale.

Lo Stato si è trovato a dover fronteggiare una situazione inedita, di grande incertezza e profonda crisi, che ha necessariamente determinato l’adozione di diversi interventi legislativi d’emergenza. 

Tra le tante decisioni che sono state adottate nei primi mesi del 2020 vi è stata anche quella di posticipare, mediante la disposizione contenuta all’art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, l’entrata in vigore del d. lgs. n. 14/2019 – inizialmente prevista per il 15 agosto 2020 – al 1° settembre 2021.

Le ragioni di tale decisione si possono leggere nella Relazione Illustrativa accompagnata al Decreto.

Le ragioni del rinvio.

Le ripercussioni economiche e finanziarie legate a questa emergenza sanitaria eccezionale si protrarranno per un periodo presumibilmente molto ampio, specialmente sul tessuto sociale di uno stato come l’Italia, già colpito duramente dalle crisi economiche che si sono susseguite, a più riprese, nell’ultimo ventennio.

Questo comporterà un inevitabile sfalsamento dei principi cardine del nuovo intervento legislativo, la cui applicazione era stata elaborata avendo a mente una situazione fisiologica del mercato.

Basti pensare al sistema delle c.d. misure d’allerta, introdotto dal nuovo Codice, volto a provocare l’emersione anticipata della crisi delle imprese. 

In una situazione, invece, in cui l’intero tessuto economico mondiale risulta colpito da una fortissima forma di crisi economica, gli indicatori previsti non potrebbero svolgere un ruolo selettivo efficace, in grado di consentire l’intervento prima che la situazione si trasformi in un’insolvenza irreversibile, al fine di salvaguardare la continuità aziendale.

La filosofia del nuovo Codice: salvare le imprese.

Anzi, potrebbero generare effetti potenzialmente sfavorevoli. Per esempio, si potrebbero verificare dei casi di società che sono sempre state solide dal punto di vista finanziario e che, a seguito di questa emergenza, rischiano di entrare nell’ambito applicativo di tali misure c.d. d’allerta, distorcendone di fatto il fine per il quale sono state ideate.

Un’altra ragione che ha spinto il Legislatore a posticipare l’entrata in vigore di questo intervento legislativo è riscontrabile nella filosofia di fondo del nuovo Codice, ossia il fatto di operare auspicabilmente nell’ottica di un salvataggio il più ampio possibile delle imprese e della loro continuità, relegando lo strumento liquidatorio (quello definito ancora oggi, a tutti gli effetti, fallimento), come extrema ratio. 

Appare evidente che il Codice rischierebbe di mancare incolpevolmente il suo traguardo, in un ambito economico come quello che va a delinearsi attualmente, in cui, tra le altre cose, potrebbe maturare una crisi degli investimenti.

Il nuovo Codice aspetta un contesto economico di nuovo fisiologico.

Da ultimo, il rinvio dell’entrata in vigore è parso opportuno per consentire agli operatori del settore di poter continuare ad utilizzare uno strumento conosciuto e consolidato, come quello della legge fallimentare, che offre certamente una maggiore certezza e stabilità della disciplina applicabile, rispetto ad uno strumento connotato da istituti del tutto inediti e che sarà esposto, inevitabilmente, a dubbi interpretativi e procedurali.

L’auspicio del legislatore, con la proroga dell’entrata in vigore, è che il “picco” della crisi economica sia superato nel settembre 2021, permettendo così di avere un contesto economico di nuovo “fisiologico”, che consenta al nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza di poter operare con concrete possibilità di successo.

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