Società e distanziamento interpersonale
Il diritto delle società di riunirsi per le assemblee di bilancio: scopri le modifiche approvate per evitare assembramenti in tempo di pandemia da Covid-19.
La pandemia da Covid-19, come generalmente noto, ha indotto il Presidente del Consiglio del nostro Paese a porre limiti rilevanti alla nostra vita quotidiana.
Proprio al fine di garantire la nostra incolumità dalla trasmissione del virus SARS-CoV-2 infatti, è previsto il ben noto “distanziamento sociale”, il quale impone a tutti i cittadini il divieto di avvicinamento alle altre persone a distanze inferiori al metro, nonché l’obbligo di evitare forme di assembramento.
Queste limitazioni influiscono anche sulla vita delle Società: le decisioni che muovono questi soggetti di diritto, infatti, avvengono tramite le assemblee sociali, ossia le riunioni svolte dai soci.
In particolare, il nostro codice civile, come ben sanno coloro che svolgono la funzione di soci o di amministratori di società, prevede fondamentalmente due tipi di assemblee sociale: quelle straordinarie e quelle ordinarie.
Assemblee straordinarie ed ordinarie delle società.
Quelle del primo tipo rappresentano quelle convocazioni che hanno per oggetto le delibere per la modifica dello statuto sociale, per la nomina, la sostituzione ed i poteri dei liquidatori, nonché per ogni materiale prevista dalla legge.
Pertanto, come chiaramente indica il nome, questo tipo di assemblee hanno quale oggetto decisioni importanti riguardo la vita sociale.
Le assemblee ordinarie, invece, vengono convocate per assumere decisioni relative a operazioni tipiche della vita sociale, ossia nominare/revocare gli amministratori, nominare i sindaci ed il presidente, nel caso di collegio sindacale, determinare il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non previsto nello statuto, deliberare su responsabilità di questi soggetti, autorizzare eventualmente il compimento di atti gestori, ed approvare i lavori assembleari.
Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio delle Società.
Orbene, tutte queste attività “possono” attendere il rallentamento dell’epidemia da Covid-19, posto che non vi sono termini previsti dall’ordinamento per il loro compimento.
Tuttavia, esiste una “scadenza” che l’amministratore, a pena di revoca e di esposizione ad un’azione di responsabilità nei confronti della Società, deve rispettare per legge: la convocazione dell’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio.
Trattasi di un’attività a cui l’organo di amministrazione deve, per legge, necessariamente provvedere entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, oppure in un termine diversamente previsto nello statuto che non può superare detto limite, in virtù dell’art. 2364, IV comma, c.c. per le Società per Azioni, e dell’art. 2478bis c.c. per le Società a Responsabilità Limitata.
Approvazione e pubblicazione del bilancio di società.
Detta attività risulta di fondamentale importanza per la vita sociale: il bilancio, infatti, posto che viene dapprima controllato dal revisore legale, il quale ne accerta la regolarità formale, e poi reso pubblico, consente a terzi soggetti che vogliono instaurare rapporti giuridici con la Società di conoscere lo stato patrimoniale della stessa, e quindi la relativa solidità finanziaria.
Si pensi, per esempio, a contratti di finanziamento con Istituti di credito o concessione di aperture di linee di credito, elementi essenziali per il proseguimento della vita sociale.
Non solo, ma l’approvazione e la pubblicazione del bilancio risultano attività obbligatorie per legge, in quanto dalla sua redazione vengono calcolare le imposte dovute all’Erario.
Il decreto “Cura Italia”: cosa cambia per le società?
Ciò posto, il Governo, per far fronte alla necessità delle Società di approvare il bilancio sociale e contemperare la stessa con l’esigenza di tutela della salute della popolazione, evitando gli assembramenti, ha introdotto l’art. 106 del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, meglio noto come “Cura Italia”.
La norma, nello specifico, derogando espressamente le norme del codice civile sopra richiamate, nonché ogni pattuizione prevista nello statuto sociale, ha sancito espressamente che “l’assemblea ordinaria e’ convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio”, estendendo quindi il termine di ben sessanta giorni.
Tuttavia, anche se questo “incombente” è stato posticipato, i soci devono pur sempre potersi riunire per assumere quelle decisioni necessarie per l’andamento della società, soprattutto in periodi di crisi come quello in cui si sta vivendo.
Il diritto di voto ordinario all’interno dell’assemblea.
Si ricorda, come l’espressione della volontà dei soci avviene tramite la partecipazione all’assemblea, previa convocazione della stessa per il tramite dell’organo amministrativo o di una minoranza di soci, e l’espressione del voto in ordine alle decisioni di assumere.
Le modalità con le quali ordinariamente viene esercitato il diritto di voto, come noto, è stabilito dallo statuto in via generale, oppure può essere previsto di volta in volta nell’assemblea; tra le varie, può essere previsto il voto per corrispondenza.
Nuovo modalità di voto dettate dall’emergenza sanitaria.
Orbene, nel caso in cui detta modalità non fosse prevista, la decretazione di urgenza sopra richiamata, proprio per aiutare le Società in questo periodo di crisi sanitaria, nonché per evitare ogni forma di assembramento sociale a tutela della salute di tutti i cittadini italiani, prevede che
“con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione”.
I mezzi di telecomunicazione al servizio delle società.
Detta norma, quindi, in deroga alle previsioni statutarie, prevede la possibilità di assumere tutte le decisioni in ordine alla vita della Società anche in modo differente a quello originariamente previsto, salvaguardando l’interesse dei soci ed evitando che vengano proposte azioni strumentali di impugnative assembleari per la mancata adozione delle forme previste.
Non solo, ma nel decreto “cura Italia” è sancito altresì che:
“le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio”, in deroga alle regole previste per la redazione dei verbali.
Normativa a tutela della società e dei suoi membri.
Lo scopo della normativa è evidente: evitare, anche nel periodo successivo alla fase “due”, fenomeni di assembramento, tutelando però il buon funzionamento della società, nonché il diritto dei soci di essere a conoscenza di ciò che avviene nella vita sociale.