Fideiussioni e la figura del garante.

La figura del garante, requisiti e validità per le fideiussioni bancarie alla luce della Cass. 29810/2017. Aggiornamenti in tema di diritto bancario.

Nell’accesso al mutuo una delle garanzie più frequentemente richieste dagli istituti di credito è la firma di un fideiussore o garante, figura che ai sensi dell’art. 1936 del Codice Civile “obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui”. 

Attraverso la stipula di un contratto il fideiussore si impegna a corrispondere all’ente creditore il pagamento del debito contratto dal richiedente mutuo, nell’ipotesi in cui l’intestatario non riesca a farvi fronte per ragioni di difficoltà economica. 

Perché la fideiussione possa dirsi validamente prestata, la banca dovrebbe allora esaminare la figura del garante, verificando quattro requisiti: reddito, patrimonio, garanzie ed età.

1) Reddito disponibile e fideiussione: cosa viene considerato?

Il primo requisito vagliato concerne la capacità reddituale del garante, che deve consentire a quest’ultimo di onorare quanto promesso.

A tal fine viene considerata l’entità delle sue entrate al netto delle spese per il mantenimento della famiglia e del rimborso di eventuali debiti. 

Sempre con riguardo al reddito del fideiussore, ne viene valutata anche la stabilità: assai graditi i lavoratori dipendenti ed i liberi professionisti, meno i lavoratori autonomi, ad eccezione di quelli particolarmente affermati. 

Sussiste qualche incertezza circa i redditi di pensione, in quanto considerati poco aggredibili in caso di difficoltà.

2) Patrimonio e fideiussione: cosa ne determina la qualità?

Il secondo elemento qualificante del garante è il suo patrimonio, di cui viene valutata la qualità: gli istituti di credito guardano con favore alle proprietà immobiliari, soprattutto se beni complementari alla prima casa. 

Ciononostante, un garante proprietario di diversi immobili, ma non avente alcun reddito, potrebbe apparire meno sicuro di uno che disponga di entrate certe e consistenti, e ciò in quanto l’obiettivo perseguito dalla banca è ottenere il più celermente possibile il pagamento delle rate da parte del garante nell’ipotesi in cui il debitore non riuscisse ad onorare il proprio debito.

3) Garanzie prestate per la fideiussione: il numero conta?

Il terzo carattere valutato dalla banca considera invece la posizione “storica” del fideiussore, verificando se il medesimo in precedenza abbia già prestato la propria garanzia per altri mutui.

Qualora risulti che la persona abbia già assunto il ruolo di garante per almeno due volte, difficilmente potrà adempiere a tale mansione per nuovi interventi.

4) L’età anagrafica del fideuissore.

Il quarto requisito per valutare l’idoneità del fideiussore concerne la sua età anagrafica, in particolare avuto riguardo dell’età che lo stesso avrà al momento dell’estinzione del mutuo.

Per ragioni statistiche si considera poco fruttuosa la garanzia prestata da soggetti che alla fine dell’ammortamento supereranno i 75 anni di età, per non parlare degli over 85. 

Oltre tale soglia anagrafica la garanzia potrebbe infatti dispiegare ben pochi effetti.

Fideiussioni Omnibus

Data la minuziosità dei predetti requisiti, le banche non dovrebbero allora pretendere, come troppo spesso fanno, fideiussioni da coloro i quali non abbiano le carte in regola ai fini di un’utile garanzia!

Estrema attenzione è altresì da porre a quale sia l’obbligazione garantita, e ciò anche alla luce di una recente quanto rivoluzionaria pronuncia di Cassazione.

Con ordinanza n. 29810 del 12 dicembre 2017 la Suprema Corte ha infatti stabilito che le fideiussioni omnibus, quelle cioè poste a garanzia non di un singolo debito ma di tutti i debiti presenti e futuri del debitore principale, siano nulle se rilasciate su moduli conformi alle Condizioni generali per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie predisposte dall’Associazione Bancaria Italiana, e ciò in quanto contrarie alla normativa antitrust, in particolare all’art. 2 della legge 287 del 1990.

Revisione delle garanzie prestate e delle fideiussioni sottoscritte.

Uno schema contrattuale uniformemente adottato va infatti ad appiattire il mercato, privando i consumatori (o, per meglio dire, i correntisti) della possibilità di scegliere l’istituto di credito che offra le condizioni più vantaggiose, finendo così per annullare la concorrenza e generando un vero e proprio “cartellotra banche.

Ecco che, allora, stante la nullità dell’intesa tra ABI e banche posta “a monte”, inevitabilmente nulli saranno anche i contratti fideiussori collocati “a valle”,

La nullità “a valanga” per violazione della normativa antitrust ed il mancato possesso dei requisiti del fideiussore aprono dunque la strada ad iniziative volte a rivedere le garanzie prestate, ragion per cui appare assai utile verificare le fideiussioni sottoscritte.

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