La Dott.ssa Arianna Carullo presenta il tema dell’ascolto del minore alla luce della recente riforma Cartabia. Scopri i dettagli, leggi la nostra ultima news.

L’ascolto del minore nel processo alla luce della riforma Cartabia

La recente riforma Cartabia sul processo civile e penale attribuisce una generale portata all’ascolto del minore, il quale vanta un vero e proprio diritto di esprimere il suo pensiero in tutte le questioni e le procedure volte ad incidere nella propria sfera individuale.

Tra le novità introdotte, una delle principali riguarda, innanzitutto, la previsione che stabilisce di tener conto di quanto espresso dal minore, avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità e ciò in attuazione di quanto previsto a livello sovranazionale.

Il diritto del minore di esprimere la propria opinione è oggetto di armonizzazione europea

Gli articoli 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c. disciplinano, infatti, l’istituto dell’ascolto del minore ereditando il portato della giurisprudenza di legittimità che ha predisposto un codice dell’audizione dei bambini a uso forense.

Il “Diritto del minore di esprimere la propria opinione” è ormai oggetto di armonizzazione europea ai sensi dell’art. 21, Reg. UE n. 1111 del 2019 e rappresenta l’istituto cardine dei procedimenti minorili.

La disciplina odierna e le differenze rispetto al passato

La disciplina odierna presenta, tuttavia, differenze sostanziali rispetto alla precedente, in senso migliorativo.

In primo luogo, i casi di esclusione motivata dell’audizione sono, ora, ben tipizzati nel secondo comma dell’art. 473-bis c.p.c.:

1) l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore;

2) l’ascolto è manifestamente superfluo;

3) sussiste una ipotesi di impossibilità fisica o psichica del minore;

4) il minore manifesta la volontà di non essere ascoltato.

Quando l’audizione del minore deve essere esclusa

L’esclusione dell’ascolto in caso di “rifiuto” del bambino costituisce l’adesione all’orientamento che era stato espresso sul punto dalla giurisprudenza di merito.

Si era affermato, infatti, che “l’audizione del minore deve essere esclusa dove il fanciullo, prossimo a divenire maggiorenne (cd. grand enfants) comunichi, anche tramite i suoi genitori il proprio rifiuto all’ascolto. Accertato che il rifiuto è pacifico, dovendosi altrimenti accertarne la veridicità, è contrario all’interesse del fanciullo ricercare ostinatamente di assumere la sua opinione: come tutti i diritti, ferma la titolarità, il concreto esercizio passa anche per un atto di volontà del fanciullo. Peraltro, non rispettare il rifiuto del minore rappresenterebbe un’aporia logica prima che giuridica” (Trib. Milano, sez. IX civ., 21 febbraio 2014).

La disposizione ad hoc per le ipotesi di accordo dei genitori

L’art. 473-bis.4, terzo comma, introduce, poi, una disposizione ad hoc per le ipotesi di accordo dei genitori: in questi casi, “il giudice procede all’ascolto soltanto se necessario”.

Questa norma mira a tutelare l’interesse del minore a non essere ulteriormente esposto a possibili pregiudizi derivanti dal rinnovato coinvolgimento emotivo nelle questioni relative alla rottura del nucleo familiare, qualora il giudice prenda atto dell’accordo tra i genitori e ritenga non indispensabile procedere all’ascolto.

Tale disposizione abroga quanto previsto dall’articolo 337-octies del Codice civile, secondo cui nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo all’affidamento dei figli, il giudice deve sempre procedere all’ascolto, salvo che ciò appaio in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo.

Chi provvede all’ascolto del minore e quali modalità utilizza?

L’audizione del minore non può essere delegata dal giudice relatore ad altri soggetti, neanche ai giudici onorari: l’ascolto del minore è dunque condotto direttamente dal giudice.

Tuttavia, questi deve farsi assistere da esperti: non si tratta di una scelta discrezionale o arbitraria, ma di un vero e proprio dovere. Quando, infatti, le sue conoscenze non sono in grado di rispondere al bisogno di tutela e alla postulazione di giudizio, il giudice può e deve incaricare un esperto.

Modalità di ascolto del minore

Quanto alle modalità dell’ascolto, l’articolo 473 – bis. 5. c.p.c. dispone che devono essere tali da assicurare la serenità e riservatezza del minore.  Da ciò deriva che i genitori difensori e il curatore speciale possono assistere all’audizione solo previa autorizzazione del giudice.

Esistono, infatti, due tipi di audizione del minore:

  1. l’ascolto diretto, ossia, quello svolto dal giudice;
  2. l’ascolto assistito, ossia quello in cui l’audizione avviene con l’assistenza di un esperto in psicologia o psichiatria infantile.

Il giudice deve procedere in ogni caso alla video registrazione della sua audizione e, laddove non sia possibile procedere con questa modalità, bisogna redigere apposito verbale dell’ascolto ove dettagliatamente descrivere il contegno del minore.

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