L’Avv. Sara Belotti fa il punto sulle molestie telefoniche tramite Whatsapp. Scopri i chiarimenti in merito della Suprema Corte e cosa prevede la legge.

Molestie tramite Whatsapp: quando è considerato reato?

La Corte di Cassazione ha chiarito che l’invio di messaggi molesti su Whatsapp integra il reato di molestie telefoniche, previsto e punito dall’art. 660 Codice Penale.

Si estende quindi la portata di tale norma che include oggi anche i sistemi di messaggistica istantanea come Whatsapp nel contesto del reato di molestie “con il mezzo del telefono.

Il reato di molestie, di cui all’art 660 codice penale, mira a prevenire il turbamento della tranquillità pubblica attuato mediante l’offesa alla quiete privata, pertanto ciò che rileva è l’invasività in sé del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario e non la possibilità per quest’ultimo di interrompere l’azione disturbatrice.

Il reato si configura a prescindere dal blocco del mittente

La Suprema Corte ha precisato che il reato sussiste indipendentemente dalla possibilità o meno di bloccare il mittente: il reato di molestie si consuma con l’invio del messaggio molesto e non con la sua ricezione, pertanto, il blocco del mittente non elimina il fatto che il messaggio sia stato inviato con intento molestatorio.

In particolare, afferma la Corte, ai fini della configurabilità del reato, non ha ragione di esistere alcun distinguo tra messaggistica istantanea e messaggi di testo telefonici (SmS) perché entrambe queste modalità di comunicazione possono realizzare in concreto una diretta e immediata intrusione del mittente nella sfera delle attività del ricevente.

Ciò che rileva ai fini del reato, è l’invasività in sé del mezzo impiegato per raggiungere il destinatario, non la possibilità di quest’ultimo di interrompere l’azione perturbatrice, già subita ed avvertita come tale, ovvero di pervenirne la reiterazione. (Corte di Cassazione, sentenza n. 37974/2021 del 22.10.2021).

Le motivazioni che hanno portato la Suprema Corte alle precisazioni sulle molestie telefoniche

Il reato di molestie non ha natura necessariamente abituale e non esige una reiterazione delle condotte, perciò, è sufficiente che vi sia anche una sola interferenza indesiderata che alteri fastidiosamente lo stato psicofisico o le abitudini quotidiane della vittima, non rilevando in alcun modo la presenza dell’opzione “blocca contatto”, la quale non avrebbe la funzione di impedire il reato, bensì di interromperne l’esecuzione che, di fatto, si è già perfezionata con un unico atto molesto.

La suprema Corte ha pertanto rafforzato l’idea che la comunicazione tramite i sistemi di messaggistica istantanea come Whatsapp non sia esente da responsabilità penale.

Cosa fare in caso di molestie su Whatsapp o su altri sistemi di messaggistica

Pertanto, chiunque utilizzi questi sistemi per molestare altre persone, potrebbe essere perseguito penalmente.

Ciò ovviamente vale per qualsiasi altro sistema di messaggistica quale potrebbe essere Messenger, Telegram, Instagram.

Pertanto, le vittime di molestie su WhatsApp o su altri social possono far valere i propri diritti e tutelarsi tramite la proposizione di un atto di denuncia-querela presso le autorità competenti.

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