L’Avv. Giovanni Milesi chiarisce le novità introdotte dalla normativa che riguarda il DURC, il documento unico di regolarità contributiva. Leggi la news!

Cos’è il DURC, documento unico di regolarità contributiva

Il mondo dell’edilizia, già significativamente gravato da numerosi adempimenti burocratici, si è visto, in questi ultimi due anni, significativamente messo alle strette a fronte degli ulteriori oneri fiscali necessari per poter svolgere la propria attività e, soprattutto, ricevere il corrispettivo pattuito.

DURC di congruità: l’ultimo obbligo per gli appalti


In particolare, come ormai già noto, l’appaltatore ha l’obbligo di consegnare al proprio committente il DURC, ossia il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Il DURC è l’attestazione rilasciata da INAIL, INPS e CASSA EDILE con il quale viene dimostrata la regolarità da parte dell’impresa nel versamento dei tributi che devono essere dalla stessa corrisposti per la propria manodopera che viene impiegata in ogni singolo cantiere.

Chi sono i soggetti interessati

Il mancato rispetto di detta regola normativa espone ambo le parti contrattuali alla richiesta dello Stato Italiano di corrispondere, in solido fra loro, a prescindere da una pattuizione contraria, i contributi non versati, anche dagli eventuali subappaltatori.

E’ importante, quindi, che i Committenti, prima di corrispondere gli importi concordati per i lavori effettuati, anche a SAL, prevedano contrattualmente l’obbligo da parte dell’impresa appaltatrice di consegnare il DURC, e ciò al fine di tutelarsi da eventuali omissioni contributive da parte dell’esecutore dei lavori.

Non solo, questa regola dovrà essere ricordata anche a chi, nell’edilizia, si avvale della collaborazione di ulteriori imprese, tramite la figura contrattuale del subappalto, posto che, anche in questi schemi contrattuali, sussiste il vincolo solidale nei confronti dell’Erario.

La novità: il DURC di Congruità

Ciò posto, significativa novità in materia di adempimenti burocratici è il DURC di Congruità.

L’art. 1 del DM 25.06.2021, entrato in vigore dal 01.11.2021, disciplina le modalità con le quali si deve procedere alla “verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili”.

Trattasi di uno strumento finalizzato a contrastare il fenomeno del “dumping contrattuale 

ovverosia la prassi diffusa da alcune imprese di eludere l’applicazione dei CCNL con i propri dipendenti con il mero fine di esporre costi inferiori e, quindi, alterare le condizioni normali di mercato, con conseguente impatto sulla concorrenza.

Il sopracitato decreto definisce le modalità operative volute dalla legge e dell’accordo tra gli Enti rappresentativi delle categorie coinvolte con le quali accertare che le condizioni lavorative applicate dalle imprese siano conformi alla contrattualistica nazionale giuslavorista.

Cosa prevede la nuova normativa

La normativa prevede che, nel caso di appalti privati aventi ad oggetto opere del valore superiore a settantamila euro, “la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. A tal fine, l’impresa affidataria presenta l’attestazione riferita alla congruità dell’opera complessiva”.

Al fine di ottenere il rilascio di detto documento, che dovrà essere consegnato per ottenere il saldo delle opere svolte, è necessario che l’impresa comunichi, con dichiarazione ai sensi dal DPR 445 del 2000, a Edil Cassa/Cassaedile territorialmente competente le informazioni in ordine all’appalto commissionato ed agli eventuali subappalti affidati.

Le conseguenze in caso di mancato ottemperamento della normativa

Qualora venga riscontrato dall’Ente competente un discostamento dai parametri previsti nel succitato decreto, lo stesso invita il richiedente a regolare la propria situazione entro e non oltre il termine di 15 giorni.

 Nel caso di mancato ottemperamento a detto invito, Edil Cassa / Cassaedile condivide l’informazione con gli Enti pubblici ed iscrive l’impresa nel BNI (Banca Nazionale Imprese irregolari), con le ben note conseguenze in materia tributaria.

La ragione dell’obbligo di presentare il DURC di Congruità consiste nel garantire al Committente – Appaltatore  la possibilità di trattenere somme con le quali, se del caso, versare i contributi omessi dall’impresa.

È quindi necessario che tutti, ma soprattutto le imprese che affidano le opere in subappalto, conoscano questo ulteriore adempimento richiesto e che, per evitare di dover corrispondere due volte l’importo pattuito per i lavori, preveda nei contratti di appalto clausole mirate che il nostro Studio è in grado di offrire.

I nostri professionisti sono a tua disposizione per una consulenza in tema di DURC.

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