L’Avv. Giovanni Milesi chiarisce la sentenza del Tribunale di Roma sul diritto di accesso dei condomini ai documenti del proprio stabile. Scopri di più!

 

Diritto di accesso dei condomini: un ulteriore chiarimento

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 03.03.2022, delinea il diritto di accesso dei singoli condomini ai documenti relativi al proprio condominio.

Vediamo insieme nel dettaglio in cosa consiste l’ulteriore chiarimento.

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Definizione e fonte normativa

Ogni condomino ha il diritto di chiedere all’amministratore di accedere ai documenti relativi alle spese sostenute dal condominio, come disposto dall’art. 1130 bis c.c., oltre che ai registri dell’anagrafe condominiale e dei verbali di assemblea, ex art. 1129 c.c.

La ratio è da ravvisarsi, come chiarito dal Tribunale di Roma, nel fatto che l’amministratore, occupandosi della gestione della cosa comune, risulta di fatto un mandatario, con conseguente obbligo, quindi, di rendere conto del proprio operato, e quindi dell’impiego delle spese condominiali, a coloro che conferiscono detto incarico, ossia ai condomini.

Pertanto, qualora un singolo condomino abbia interesse a verificare tutte le spese che l’amministratore condominiale ha dovuto sostenere, mediante le casse comuni, nell’interesse collettivo, ha il diritto di chiedere di visionare ogni documentazione relativa.

Diritto di accesso dei condomini: le modalità di esercizio

L’esercizio di detta facoltà deve intervenire mediante richiesta da inoltrare al proprio amministratore condominiale.

Al fine di garantire una tutela maggiore, sarebbe opportuno inviare la domanda tramite canali formali, quali raccomandata con avviso di ricevimento e/o comunicazioni a mezzo di posta elettronica certificata.

Giova ricordare che l’amministratore condominiale ha l’obbligo di conservare la sopracitata documentazione per almeno 10 anni, sicché, prima dello spirare di detto termine, il condomino può sempre chiedere di prenderne visione.

Tuttavia, come ribadito dal Tribunale di Roma, detto diritto trova diversi limiti, oltre a quello temporale.

I limiti del diritto

Innanzitutto, al condomino viene riconosciuta la possibilità di accedere alla documentazione, gratuitamente, mentre per estrarne copia lo stesso deve sostenere i soli costi vivi.

Su quest’ultimo aspetto, eventuali compensi aggiuntivi esposti dall’amministratore risultano, per giurisprudenza legittimità (cass. civ. 4686/18), non dovuti, essendo l’attività compresa nell’incarico al medesimo affidato.

Inoltre, l’esercizio del diritto non deve essere di ostacolo all’attività dell’amministratore, contraria alla buona fede e costituire un onere in capo al condominio.

Del resto, la possibilità di accedere ai documenti non deve tramutarsi nella legittimazione a comportamenti che possano divenire strumentali, non tutelando il nostro ordinamenti esercizi abusivi di diritti riconosciuti, applicando, semmai, i principi fondamentali di buona fede.

Pertanto, nel rispetto di questi limiti, nulla potrà essere obiettato al condomino che richiede l’esibizione delle varie spese sostenute dall’amministratore.

Le responsabilità dell’amministratore condominiale

Nel caso di mancato ottemperamento della richiesta formulata dal singolo condomino, quest’ultimi ben potrebbe agire presso il Tribunale competente al fine di far accertare il proprio diritto e, se del caso, sussistendone i presupposti, anche chiedere giudizialmente la revoca dell’amministratore.

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