Cosa fa il datore di lavoro durante l’emergenza sanitaria?
Gli obblighi e i rischi del datore di lavoro durante la pandemia Conaravirus: assicurare la tutela della salute dei dipendenti e non solo.
L’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 non può che ripercuotersi anche sulle imprese e sulle scelte imprenditoriali che il datore di lavoro è tenuto a compiere.
Se da un lato il datore di lavoro deve promuovere la fruizione, da parte dei dipendenti, di ferie e permessi, oppure il ricorso a modalità di lavoro agile, dall’altro all’interno della propria azienda, sospese le attività di reparti non indispensabili alla produzione, oltre ad aggiornare il proprio DVR (scelta consigliata ma non obbligatoria per ogni impresa!) deve adottare tutte le misure di informazione, le cautele e le precauzioni necessarie a garantire il diritto alla salute dei lavoratori sia sul luogo di lavoro, sia nel tragitto casa-lavoro.
Il datore di lavoro supportato dal Protocollo anti-contagio negli ambienti lavorativi.
Il datore di lavoro è tenuto a compiere valutazioni e decisioni connesse alle prestazioni che ogni singolo lavoratore è tenuto a svolgere in azienda con il rischio di incorrere in responsabilità sul piano sia civile sia penale in caso di criticità.
In particolare, per tutte le attività indicate nell’allegato 1 del D.P.C.M. 11.03.2020, modificato dal D.M. Del 25.03.2020, sono state imposte una serie di precauzioni finalizzate a tutelare quella categoria di lavoratori costretta a proseguire la propria attività.
È stato infatti adottato lo scorso 14.03.2020, poi integrato in data 24.04.2020, il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure anti-contagio negli ambienti di lavoro, firmato dal Governo e dal Presidente di Confindustria, volto a “coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative”, che ha fornito importanti indicazioni sia dal punto di vista igenico-sanitario che sul piano organizzativo.
Per l’Inps il contagio da Covid-19 è infortunio sul lavoro.
È opportuno precisare che il contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro deve essere considerato come un vero e proprio infortunio sul lavoro.
Invero, l’art. 42, co. 2, del D.L. Cura Italia prevede che se un lavoratore viene contagiato dal Covid-19 il caso sarà iscritto nel registro dell’Inail come infortunio sul lavoro.
Lo precisa anche la circolare n.13 del 03.04.2020 dell’Istituto:
“secondo l’indirizzo vigente in materia di trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie l’Inail tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l’aspetto assicurativo nella categoria degli infortuni sul lavoro”, in tale ambito delle affezioni morbose “inquadrate come infortuni sul lavoro, sono ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto assicurato dall’istituto”.
Rivalsa nei confronti del datore di lavoro e prestazione economica in caso di morte.
Pertanto, nel momento in cui l’Inail riconosce che il contagio si è verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni svolte dal lavoratore, quest’ultimo, come in ogni caso di infortunio sul lavoro, può rivalersi nei confronti del datore di lavoro.
In caso di decesso del lavoratore spetta ai familiari anche la prestazione economica una tantum prevista dal Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, con la precisazione che la prestazione è prevista sia per i soggetti assicurati con Inail che per quelli per i quali non sussiste il predetto obbligo.
Il datore di lavoro può essere considerato penalmente responsabile del contagio.
Non solo. In conformità ai principi normativi dettati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in caso di contagio da Covid-19, “Coronavirus”, vi è, in astratto, la possibilità che il datore di lavoro possa essere considerato penalmente responsabile per i delitti di lesioni personali gravi/gravissime (art. 590 c.p.) o di omicidio colposo (art. 589 c.p.), con possibili implicazioni anche sotto il profilo della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, se applicabile.
Una responsabilità in tal senso si potrebbe configurare sempre che risulti provato che il contagio sia avvenuto nel luogo di lavoro, e non presso il proprio domicilio o in altro luogo frequentato dal dipendente.
Il Contagio sarebbe quindi conseguenza della mancata adozione, da parte del datore di lavoro, di misure di prevenzione e di tutela del lavoratore, così per colpa specifica del datore di lavoro.
Le condizioni per contestare l’operato del datore di lavoro.
Pertanto, i predetti reati potranno essere concretamente contestati al datore di lavoro solo in presenza di tre condizioni:
- che il contagio sia avvenuto all’interno dell’ambiente di lavoro;
- che vi sia stata una violazione delle norme dettate a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e normativa emergenziale);
- che sussista un nesso di causalità tra l’evento dannoso (malattia o morte) e la violazione della normativa.
In altri termini, il datore di lavoro è titolare dell’obbligo di giuridico di impedire che chi entri, lavoratore o soggetto terzo, in contatto con l’ambiente lavorativo contragga il Covid-19.
Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure necessarie ad evitare il contagio.
Le norme antinfortunistiche, infatti, sono dettate a tutela non solo dei lavoratori nell’esercizio della loro attività ma anche dei terzi che vengono a trovarsi in azienda indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro, quindi, per liberarsi da ogni forma di responsabilità dovrebbe dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ovvero di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo.