L’Avv. Sara Belotti illustra nel dettaglio sanzioni, procedimenti ed azioni legali possibili in caso di guida in stato di ebbrezza. Leggi la news!
Guida in stato di ebbrezza: cosa comporta il reato
Si tratta di un reato previsto dal Codice della Strada (art. 186, comma 2) il quale punisce la condotta di chi “guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche”.
Negli anni la norma ha subito profonde modifiche e le pene si sono fortemente inasprite proprio per tentare di contenere il fenomeno e prevenire il verificarsi di incidenti stradali.
Scopriamo ora insieme tutti i dettagli della norma.
Le sanzioni in caso di guida in stato di ebbrezza
La guida in stato di ebbrezza è punita:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 a euro 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro(g/l); All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b) con l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l); All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c) con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l); All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Quando il tasso alcolemico non supera 0,8 grammi per litro(g/l) si tratta di una violazione amministrativa, mentre se il valore alcolemico supera gli 0,8 grammi per litro, (lettera b- e c-) si tratta di fattispecie penale.
Cosa succede con il superamento del limite di tasso alcolemico
Innanzitutto, a seguito dell’accertamento del superamento del limite del tasso alcolemico di 0,8 g/l, oppure in caso di rifiuto di volersi sottoporre all’alcoltest, si instaurano due procedimenti:
- Un procedimento amministrativo: la patente viene ritirata e trasmessa al competente Prefetto, il quale emetterà l’ordinanza di sospensione della patente di guida; è possibile, entro 30 giorni, proporre ricorso al Giudice di Pace Civile contro il provvedimento di sospensione della patente.
- procedimento penale per il reato di guida in stato di ebbrezza: molto spesso il Giudice emette un decreto penale di condanna che è possibile opporre nel termine di 15 giorni dalla notifica.
Come si può agire in caso di procedimento amministrativo e penale
E’ possibile richiedere il giudizio abbreviato, il patteggiamento, la sospensione del procedimento con messa alla prova ovvero la conversione con i lavori di pubblica utilità (eseguiti presso determinati enti che abbiano sottoscritto una convenzione con il Tribunale per un tempo che verrà determinato dal Giudice, con il beneficio dell’estinzione del reato e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida dimezzata!).
In assenza di opposizione al Decreto Penale, il provvedimento diverrà definitivo e nei casi in cui il Decreto non preveda la sospensione della pena irrogata, il conducente dovrà versare all’Erario le somme corrispondenti.
E’ possibile ottenere un permesso di guida?
Si può richiedere il permesso al Prefetto solamente nei casi in cui il tasso alcolemico sia inferiore a 0,8 grammi per litro, entro 5 giorni dal ritiro della patente mediante un’istanza motivata e documentata da impossibilità oggettive di raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici.
Cosa comporta il rifiuto di sottoporsi al all’alcoltest?
Il rifiuto di sottoporsi all’alcol test costituisce reato (articolo 186, comma 7) e comporta quindi per il guidatore l’applicazione della pena massima prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza.
Guida in stato di ebbrezza con incidente stradale: le sanzioni sono raddoppiate!
Nel caso in cui il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale, le pene sono raddoppiate e se l’incidente è causato da persona con tasso alcoolico superiore a 1,5 g/l, la patente di guida gli verrà revocata.
Inoltre, quando la fattispecie è prevista come reato (oltre 0,8 grammi per litro di sangue), il conducente non avrà la possibilità di estinguerlo con i lavori di pubblica utilità.
Lo studio legale Madonna presta assistenza legale per procedimenti in caso di guida sotto l’effetto di bevande alcooliche, nonché per tutti coloro che hanno necessità di ottenere la sospensione del provvedimento Prefettizio, trovando la soluzione migliore al caso specifico e alle esigenze dell’assistito.