Opposizione alla donazione ex art. 563 cod. civ.: l’azione di simulazione preventiva

Una delle tematiche più ricorrenti in ambito successorio emerge quando, all’apertura della successione, i futuri legittimari scoprono cessioni immobiliari effettuate in vita dal de cuius, frequentemente verso altri eredi chiamati, con conseguente lesione delle proprie quote riservate.

Opposizione alla donazione ex art. 563 cod. civ.: l’azione di simulazione preventiva

Calcolo delle quote riservate ai legittimari e l’azione di riduzione

Secondo il Codice Civile (art. 556 c.c.), le quote riservate ai legittimari vengono calcolate:

  • sottraendo al relictum i debiti;
  • sommando fittiziamente le donazioni effettuate dal de cuius in vita.

L’azione di riduzione, prevista dagli artt. 560-562 cod. civ., consente al legittimario danneggiato di reintegrare la propria quota lesa.

L’art. 563 cod. civ.: tutela del legittimario verso terzi acquirenti

L’art. 563 cod. civ., nella formulazione originaria, prevedeva la restituzione degli immobili donati anche se alienati a terzi, ponendo forti limitazioni alla circolazione degli immobili di provenienza donativa, a causa della possibile futura aggressione da parte di legittimari.

La legge 80/2005 ha modificato l’articolo introducendo il comma 4, che consente una forma di tutela preventiva:

«Il decorso del termine ventennale è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione.»

Pertanto, coniugi e parenti in linea retta possono sospendere il termine ventennale trascrivendo un atto di opposizione.

Alienazione mediante vendita simulata: dubbi interpretativi

Se l’alienazione avviene mediante una vendita simulata, cioè una vendita senza effettivo pagamento del prezzo (di fatto una donazione indiretta), sono sorti dubbi applicativi sulla possibilità di opporsi, non trattandosi formalmente di una donazione esplicita.

Azione di simulazione preventiva: chiarimenti della Cassazione (sentenza n. 27431/2023)

La Corte di Cassazione (sentenza n. 27431 del 27 settembre 2023) ha chiarito che:

  • È ammissibile un’azione di simulazione non direttamente finalizzata all’azione di riduzione, bensì all’opposizione preventiva ex art. 563 c.c.;
  • L’azione di simulazione consente di notificare e trascrivere l’opposizione, sospendendo così il termine ventennale previsto.

Nel caso analizzato, un figlio coerede aveva citato madre e sorella per simulazione della vendita immobiliare tra queste ultime, ottenendo ragione sia in primo grado sia in appello, proprio in funzione preventiva ai sensi dell’art. 563 c.c., comma 4.

La Cassazione ha definitivamente statuito che:

«L’effetto della novella del 2005, con le modifiche all’art. 563 c.c., rende ammissibile l’azione di simulazione da parte dei futuri legittimari prima dell’apertura della successione. Tale azione mira esclusivamente alla trascrizione dell’opposizione, senza necessità di provare immediatamente la lesione della quota di legittima.»

Quali sono i vantaggi della simulazione preventiva?

  • Tutela anticipata per i futuri legittimari.
  • Prevenzione della decorrenza dei termini ventennali di prescrizione.
  • Possibilità di contrastare vendite simulate mascheranti donazioni indirette.

Cosa devono fare i futuri legittimari?

È fondamentale che i futuri legittimari:

  • monitorino le transazioni patrimoniali del donante;
  • agiscano tempestivamente con azione di simulazione;
  • provvedano a trascrivere l’atto di opposizione ex art. 563 c.c., comma 4.

Conclusione: L’importanza della tutela preventiva per i legittimari

Grazie all’intervento della Cassazione, la tutela dei legittimari tramite l’opposizione preventiva ex art. 563 cod. civ. è stata significativamente rafforzata, consentendo azioni giudiziarie preventive anche contro vendite simulate.

I futuri eredi devono mantenere un atteggiamento proattivo, sfruttando gli strumenti giuridici a loro disposizione.

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