Materiale pedopornografico tra minori: quando lo scambio è penalmente rilevante?

Le nuove tecnologie hanno trasformato profondamente la vita dei giovani, influenzando il modo in cui interagiscono, si esprimono e costruiscono relazioni. Smartphone, social network e applicazioni di messaggistica sono strumenti di comunicazione ormai essenziali, ma possono anche nascondere insidie pericolose.

Uno dei fenomeni più diffusi tra gli adolescenti è il sexting, ovvero lo scambio di messaggi e immagini a contenuto sessualmente esplicito. Sebbene spesso avvenga in un contesto relazionale consensuale, può dar luogo a conseguenze penalmente rilevanti, soprattutto quando coinvolge minori.

Materiale pedopornografico tra minori: quando lo scambio è penalmente rilevante?

Il sexting tra minori e il rischio di diffusione del materiale

Il sexting si manifesta attraverso l’invio volontario di immagini o video a contenuto sessuale tra adolescenti. Tuttavia, questo materiale può:

  • Finire nelle mani sbagliate, diventando strumento di ricatti o vendette;
  • Essere diffuso senza il consenso della persona ritratta, con gravi conseguenze psicologiche;
  • Configurare reati, poiché la legge equipara anche il materiale autoprodotto a materiale pedopornografico.

Quando il soggetto ritratto è un minore, i danni possono compromettere il suo sviluppo psicologico e sociale. Per questo motivo, il Codice Penale disciplina severamente la realizzazione, la detenzione e la diffusione di questo tipo di contenuti.

La normativa sulla pedopornografia autoprodotta

L’ordinamento italiano affronta il fenomeno applicando le disposizioni in materia di pedopornografia, in particolare:

  • Art. 600-ter c.p.: punisce chiunque, utilizzando minori, produce materiale pornografico.
  • Art. 600-quater c.p.: sanziona chi detiene materiale pedopornografico consapevolmente.

Ma cosa accade se il materiale è realizzato autonomamente dal minore e condiviso con amici o partner?

La rilevanza penale della realizzazione di immagini autoprodotte

Se un minore autoproduce e condivide immagini a contenuto sessuale, senza essere stato costretto o indotto, la giurisprudenza ha chiarito che non può configurarsi il reato previsto dall’art. 600-ter c.p. (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 36198/2021). Tuttavia, la successiva detenzione o diffusione da parte di altri soggetti può comunque assumere rilevanza penale.

La detenzione di materiale pedopornografico tra minori

Un minore che riceve e conserva immagini pedopornografiche di un coetaneo può essere punito ai sensi dell’art. 600-quater c.p., che sanziona chiunque si procura o detiene consapevolmente tale materiale.

Tuttavia, sarà il giudice a valutare se il destinatario abbia avuto un ruolo attivo o passivo, considerando eventuali forme di coercizione o manipolazione.

La diffusione di materiale pedopornografico tra minori

Se il materiale viene inviato ad altri o diffuso attraverso social network e app di messaggistica, scatta la responsabilità penale ai sensi dell’art. 600-ter, comma 3, c.p., che punisce:

  • La distribuzione, divulgazione e diffusione di materiale pedopornografico;
  • La pubblicizzazione e offerta di tali contenuti.

Secondo la giurisprudenza, la diffusione è punibile indipendentemente dal fatto che il materiale sia stato autoprodotto dal minore ritratto (Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 5522/2019).

Il consenso del minore alla realizzazione delle immagini

Se il materiale viene prodotto da un altro soggetto con il consenso del minore, la situazione giuridica cambia. La giurisprudenza ha chiarito che:

  • Il consenso deve provenire da un minore di almeno 14 anni, in un contesto relazionale privo di coercizioni;
  • Il giudice deve verificare che il produttore del materiale non abbia manipolato psicologicamente il minore;
  • Il consenso non coincide con quello all’atto sessuale: è necessaria una volontà libera, specifica e consapevole anche in merito alla realizzazione e conservazione delle immagini.

La diffusione del materiale realizzato con consenso

Se il materiale viene successivamente diffuso, si configura il reato di pornografia minorile, in quanto il minore non può validamente consentire alla circolazione di immagini sessualmente esplicite che lo ritraggano.

In particolare:

  • Se la diffusione era programmata fin dall’inizio, chi diffonde è punibile ai sensi dell’art. 600-ter, comma 1, c.p.;
  • Se la diffusione avviene successivamente per scelta individuale, si applicano i commi 2, 3 o 4 dell’art. 600-ter c.p..

La responsabilità di chi diffonde il contenuto è esclusa solo se dimostra di non aver potuto impedirla, adottando tutte le cautele necessarie per evitarla.

Conclusioni

Le nuove tecnologie hanno cambiato profondamente il modo in cui i giovani comunicano e vivono le relazioni, ma il sexting tra minori può comportare gravi conseguenze legali.

L’ordinamento tutela i minori attraverso norme stringenti che regolano la realizzazione, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, con l’obiettivo di proteggere lo sviluppo psicologico e sociale dei più giovani.

È fondamentale comprendere i rischi di questi comportamenti per evitare conseguenze penali e garantire un utilizzo responsabile degli strumenti digitali.

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