La legge Gelli-Bianco disciplina la responsabilità medica.
L’Avv. Gianluca Madonna presenta il tema della responsabilità medica: la legge Gelli-Bianco e la posizione della giurisprudenza.
Risale al 2017 l’entrata in vigore della legge n. 24/2017,meglio nota come legge Gelli-Bianco, intervenuta sulla disciplina della responsabilità medica.
La legge Gelli-Bianco ha, tra l’altro, abrogato l’art. 3 della Legge Balduzzi e al contempo ha introdotto nel codice penale l’articolo 590 sexies.
In virtù di quest’ultimo articolo, la punibilità del medico è esclusa, a prescindere dalla sussistenza di colpa grave o lieve, se:
- La morte o le lesioni personali subite dal paziente si sono verificate a causa dell’imperizia del medico;
- Il medico ha rispettato le raccomandazioni previste da linee guida debitamente pubblicate o buone pratiche;
- Le linee guida seguite dal medico sono adeguate alla specificità del caso concreto.
Dall’entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco (01 aprile 2017) molte sono state le pronunce giunte all’attenzione della Corte di Cassazione che hanno affrontato le tematiche maggiormente cruciali.
Facciamo quindi in questo articolo il punto della situazione.
Le linee guida della legge Gelli- Bianco.
Secondo le “famose” linee guida della legge Gelli-Bianco, in caso di morte o lesioni colpose del paziente, il medico è penalmente responsabile se il danno è stato provocato:
– per colpa anche lieve: in caso di negligenza o imprudenza; in caso di imperizia se mancano raccomandazioni o buone pratiche; in caso di imperizia nell’individuare le raccomandazioni o buone pratiche in virtù delle quali il medico avrebbe dovuto agire;
– per colpa grave, quando a causa della propria imperizia il medico, pur avendo osservato le raccomandazioni/buone pratiche, non abbia valutato i rischi o le difficoltà del caso.
[Cass. Sez. Un. 8770 del 22.02.2018]
Il giudizio dell’alto grado di probabilità logica.
Risale al marzo 2019 la pronuncia con cui la Suprema Corte ha affermato che per accertare la responsabilità medica non basta guardare alla statistica.
Secondo la Suprema Corte occorre, piuttosto, un giudizio di alta probabilità logica, che si sviluppa in una duplice valutazione, sia deduttiva che induttiva.
– Deduttiva, basata sulle generalizzazioni scientifiche (regole di esperienza, leggi scientifiche universali o statistiche);
– Induttiva, cercando di capire se l’evento di sarebbe verificato comunque anche nel caso in cui il medico avesse agito come avrebbe dovuto.
[Cass. 11674 del 18.03.2019]
L’errore diagnostico.
Incorre nella penale responsabilità il medico che ha inquadrato male i sintomi, non ha effettuato un’attenta valutazione del quadro clinico e non ha eseguito tutti i controlli necessari.
È il caso ad esempio, del medico che ha errato nel riconoscere i sintomi di una malattia tumorale, intervenendo tardivamente.
Anche se il paziente, affetto da cancro terminale, sarebbe ugualmente deceduto, il medico ha errato nel non intervenire e nel cercare di rallentare gli sviluppi della malattia.
[Cass. 23252 del 28.05.2019]
Le leggi scientifiche.
Nello svolgimento della propria professione il medico deve attenersi alle cd. leggi scientifiche, le quali per la Corte di Cassazione sono tali solo se dotate di quattro fondamentali caratteristiche:
- Generalità;
- Controllabilità;
- Grado di conferma;
- Accettazione da parte della comunità scientifica internazionale.
Il Giudice, ad ogni modo, potrà ritenere tali anche le regole non riconosciute in maniera unanime, purché siano generalmente condivise.
[Cass. 26568 del 17.06.2019]