Scopri come la recente ordinanza della Suprema Corte cambia l’approccio all’accettazione tacita dell’eredità, evidenziando l’importanza della mediazione nel processo.

L’avvio della Mediazione e l’Accettazione dell’Eredità

Con un’interessante ordinanza, precisamente la n. 10655 del 1° aprile 2022, la Suprema Corte ha stabilito che: L’accettazione dell’eredità in forma tacita avviene ove il chiamato all’eredità compia un atto che necessariamente presupponga la volontà di accettare la medesima e che egli non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede; il che ben può concretizzarsi non solo attraverso la domanda di divisione giudiziale, ma anche nell’iniziativa assunta dal chiamato per la divisione amichevole dell’asse con istanza proposta anche in sede non contenziosa”.

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Principi Fondamentali sull’Accettazione dell’Eredità

Nell’ordinamento italiano vige il principio secondo il quale non si diventa eredi automaticamente a seguito dell’apertura della successione ma tramite l’accettazione dell’eredità che, in base all’art. 474 cod. civ. può essere:

  • Espressa: per l’art. 475 cod. civ., si tratta di una dichiarazione espressa in un atto pubblico od in una scrittura privata della volontà di diventare erede;
  • Tacita: l’art. 476 cod. civ. da rilevanza ad ogni comportamento concludente che presuppone necessariamente la volontà di diventare eredi e che non si potrebbe compiere senza esserlo.

Analisi di un Caso Specifico

Nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte, la moglie, poi anch’essa deceduta lasciando ulteriori eredi, e le due figlie del de cuius, avevano proposto domanda di divisione giudiziale nei confronti dell’altro coerede, figlio e fratello delle attrici.

Il convenuto aveva eccepito la prescrizione del diritto di accettare l’eredità da parte delle coeredi poiché l’azione giudiziale era stata promossa dopo il termine decennale dall’apertura della successione, pur a fronte di pregresse comunicazioni intercorse in precedenza tra i legali delle parti ed un tentativo di mediazione anch’esso esperito nel decennio.

Sia in primo grado che in sede di gravame, l’eccezione è stata ritenuta infondata.

La Decisiva Interpretazione della Suprema Corte

La Suprema Corte, a fronte del ricorso del coerede soccombente, ha ritenuto corretta la decisione della Corte d’Appello dando rilievo ad alcune circostanze che, a suo dire, rendevano incontestabile l’intervenuta accettazione tacita dell’eredità.

In particolare, il fatto di aver promosso un procedimento di mediazione ai sensi del d.lgs 28/2010 ai fini della divisione è stato ritenuto un comportamento incompatibile con qualsivoglia ambiguità relativamente alla volontà, da parte di chi lo aveva promosso, di diventare erede e ciò in quanto la mediazione presuppone la titolarità dei diritti, in questo caso ereditari, oggetto della mediazione medesima.

A dire del Supremo Collegio, il tenore letterale dell’art. 5, comma 6 del predetto decreto legislativo, secondo il quale “Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale” confermerebbe ciò, equiparando la domanda di mediazione alla domanda giudiziale che, come noto, è pacificamente ritenuta accettazione tacita, non essendo possibile procedere giudizialmente per tutelare un diritto che non è acquisito al proprio patrimonio.

Implicazioni e Precedenti Rilevanti

L’aspetto rilevante è l’estensione della portata dell’art. 5 comma 6 del d.lgs 28/2010 dall’effetto interruttivo della prescrizione ad un effetto sostanziale, in questo caso in relazione all’accettazione ereditaria.

La pronuncia della Suprema Corte richiama due precedenti, seppur non specificamente relativi al procedimento di mediazione, e cioè Cass. Civ. n. 19833/2019 e Cass. Civ. 1585/1987.

Nella prima pronuncia richiamata, era stato ritenuto un comportamento concludente sufficiente a dimostrare la volontà di ritenersi eredi l’aver richiesto la divisione ereditaria in lettere indirizzate ai coeredi, mentre in quella più risalente l’aver promosso verbalmente un procedimento divisionale, mai terminato, innanzi al Conciliatore ex art. 321 c.p.c., all’epoca vigente.

Conclusioni e Raccomandazioni per i Professionisti del Diritto

La sentenza della Suprema Corte è di rilevante interesse in quanto, oltre ad ampliare la casistica delle ipotesi in cui vi è accettazione tacita dell’eredità, pone l’accento sulle conseguenze dell’avvio del procedimento di mediazione, indipendentemente dal suo esito. Anche la successiva giurisprudenza di merito (Trib. Napoli n. 9195 del 10.10.2023) ha confermato tale orientamento.

E’ quindi necessario ed opportuno, d’ora innanzi, che il professionista ponga la massima attenzione a tutte quelle situazioni in cui vi sono situazioni potenzialmente critiche tra i soggetti chiamati all’eredità e che si ritiene possano essere risolte avviando un procedimento di mediazione poiché tale scelta renderà

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