Che cos’è il whistleblowing?

Il whistleblowing deriva dall’espressione inglese “to blow the whistle”, cioè “soffiare nel fischietto”. L’immagine richiama l’arbitro che interrompe il gioco per segnalare un’infrazione.

Il whistleblower è il soggetto che segnala violazioni di norme nazionali o dell’Unione europea. Queste violazioni devono compromettere l’interesse pubblico o l’integrità della pubblica amministrazione o di un ente privato. Inoltre, devono essere apprese nell’ambito di un rapporto di lavoro, pubblico o privato.

In Italia, la disciplina vigente è contenuta nel D.lgs. 24/2023. Questo decreto definisce l’ambito di applicazione, le modalità di segnalazione e le tutele riconosciute al segnalante.


Il whistleblower è davvero tutelato in Italia?

Una risposta significativa arriva dalla sentenza n. 951/2025 del Tribunale di Bergamo. La decisione affronta un tema ancora poco sviluppato nella prassi giurisprudenziale e rafforza la tutela dei whistleblower vittime di ritorsioni.

Il caso riguardava un’agente di polizia. La lavoratrice aveva segnalato all’ANAC e alla Guardia di Finanza gravi irregolarità nella gestione dei fondi pubblici, nelle indennità e nei premi di produzione.

Dopo la segnalazione, l’ambiente lavorativo è diventato ostile per circa tre anni. L’agente ha subito procedimenti disciplinari infondati e un demansionamento. Ha inoltre denunciato un danno biologico del 30%, insieme a danni morale, esistenziale e alla professionalità.

La sentenza rappresenta un importante punto di riferimento. Essa chiarisce alcuni principi fondamentali e rafforza le tutele previste per chi effettua segnalazioni.


I punti chiave della sentenza

Onere della prova

Il Tribunale ha chiarito la ripartizione dell’onere della prova.

Il whistleblower non deve dimostrare che le misure subite siano ritorsive. Spetta invece all’amministrazione o al datore di lavoro provare che i provvedimenti adottati sono indipendenti dalla segnalazione.


Art. 2087 c.c. e responsabilità del datore di lavoro

La sentenza affronta anche il tema della responsabilità datoriale ai sensi dell’art. 2087 c.c.

Il datore di lavoro viola tale norma quando consente, anche per colpa, il mantenimento di un ambiente stressogeno. La violazione sussiste anche quando pone in essere comportamenti che, pur non essendo illegittimi singolarmente, provocano disagio o stress.

Queste condotte possono aggravarsi se si collegano ad altri comportamenti inadempienti. Il risultato è un pregiudizio per la salute e la personalità del lavoratore.

Nel caso concreto, il datore non ha adottato misure adeguate per tutelare la lavoratrice. Questo ha contribuito a rendere l’ambiente lavorativo nocivo.


Il danno morale in via presuntiva

Il Tribunale non ha riconosciuto il danno biologico né il danno esistenziale richiesti dalla lavoratrice.

Ha invece riconosciuto il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva. Questa sofferenza è stata collegata alle condotte ritorsive subite per quasi tre anni.

Il giudice ha ammesso la prova presuntiva. Ha quindi fatto riferimento all’“id quod plerumque accidit”, cioè a ciò che normalmente accade in situazioni simili.

La quantificazione del danno è avvenuta in via equitativa. Durante il giudizio è emersa chiaramente la gravità dell’ambiente lavorativo.


Evoluzione normativa

Prima del D.lgs. 24/2023, la materia era regolata in modo più limitato.

La Legge 190/2012 aveva introdotto l’art. 54-bis nel D.lgs. 165/2001. Questa disciplina si applicava solo alla pubblica amministrazione.

Successivamente, la Legge 179/2017 ha esteso la tutela anche al settore privato, ampliando l’ambito di applicazione dell’istituto.


Conclusione

Se ritieni di aver subito una ritorsione, è fondamentale agire tempestivamente. Rivolgerti a un legale ti permette di valutare la strategia più adeguata al tuo caso e di ottenere una tutela efficace.