Il Governo consente gli spostamenti per far visita ai figli minori.
Il diritto di visita ai figli tra genitori separati / divorziati: le limitazioni di spostamento ai tempi del coronavirus.
Con il D.P.C.M dell’8 marzo e 9 marzo 2020, il Governo ha introdotto delle limitazioni in ordine agli spostamenti delle persone fisiche su tutto il territorio nazionale, salvo che “per spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute”.
Il Governo, attraverso un chiarimento contenuto nelle Faq Istituzionali, ha precisato sin da subito che gli spostamenti per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore, o presso l’affidatario, sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal Giudice con il provvedimento di separazione e divorzio.
Il Tribunale di Milano consente la visita come da condizioni concordate.
Sul punto è tempestivamente intervenuto il Tribunale di Milano, il quale, con provvedimento reso in via d’urgenza in data 11 marzo 2020, ha rigettato l’istanza di un genitore volta ad ottenere la limitazione del diritto di visita dell’altro, non collocatario, in ragione della pandemia Covid-19, precisando che dovesse essere mantenuto e rispettato il calendario di frequentazione come da condizioni congiunte e concordate in sede di udienza.
Con successiva Ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell’Interno del 22 marzo 2020, il Governo ha stabilito nuove ed ulteriori restrizioni alla libertà di circolazione ed in particolare è stato previsto il divieto di spostamento di persone in un comune diverso rispetto a quello in cui ci si trovi.
Il D.P.C.M del 22 marzo 2020, nuovamente ha ribadito il divieto di spostarsi dal proprio comune salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza, ovvero per motivi di salute.
Il 1 Aprile il Governo conferma la visita ai figli minori in comuni diversi.
Il nuovo D.P.C.M ha eliminato tra le cause giustificatrici agli spostamenti sul territorio, le situazioni di necessità di cui al primo D.P.C.M dell’8 marzo 2020, sostituendole con le situazioni di “assoluta urgenza”, tra le quali inizialmente non pareva rientrarvi l’esercizio del diritto di visita dei genitori separati e/o divorziati.
Successivamente, in data 1 aprile 2020, il Governo sul proprio sito istituzionale, ha chiarito che gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé:
“sono consentiti anche da un comune all’altro… tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse ecc.), nonchè secondo le modalità previste dal Giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”.
Per la visita basta un semplice accordo tra i genitori e l’autocertificazione.
Con tale chiarimento, vengono tutelati anche tutti coloro che non sono attualmente in possesso di un provvedimento Giudiziale, come ad esempio le coppie di fatto o coloro che sono in attesa di decisione del Tribunale.
Pertanto, anche un semplice accordo tra i genitori, come uno scambio di mail tra gli stessi, ovvero tra legali, che sia in grado di individuare in maniera puntuale i tempi e le modalità degli spostamenti del minore sarà sufficiente a giustificare il trasferimento.
A conferma di ciò, l’ultimo modello di autodichiarazione predisposto dalle autorità in merito agli spostamenti elenca in calce una serie di motivazioni di spostamento legittimo, tra le quali gli “obblighi di affidamento dei minori”.
Le decisioni dei tribunali: due esiti contrapposti.
Nonostante tali chiarimenti, quando si tratta di decidere se lo spostamento , di per sé consentito dal Governo, finisca per pregiudicare o meno la salute dei minori e dell’altro genitore, la parola spetta ai tribunali. E qui le decisioni sono a tutt’oggi contrastanti.
Mentre il Tribunale di Milano, come visto sopra, ha prescritto ai genitori il rispetto degli accordi di frequentazione raggiunti in sede di separazione o divorzio, affermandone la prevalenza sulle direttive governative che sanciscono il distanziamento sociale, ritenendo indispensabile per i figli mantenere il rapporto con entrambi i genitori, il Tribunale di Bari si è espresso in senso opposto.
Con provvedimento presidenziale, in ossequio al D.P.C.M del 22.03.2020, il Giudicante Barese ha sospeso le visite di un padre separato, sino a che non sarà cessata l’emergenza epidemiologica, prevedendo che la madre favorisca i contatti audio-video, anche plurigiornalieri attraverso strumenti tecnologici.
La visita ai figli minori divisa tra tutela della salute e mantenimento del rapporto.
Si tratta di una decisione che si fonda sull’interesse primario dei minori che deve sempre ispirare qualsiasi decisione giudiziale in materia “nel bilanciamento tra due diritti di natura costituzionale, ovvero quello alla tutela delle relazioni familiari e quello a tutela della salute dei minori, almeno in questo peculiare momento storico deve ritenersi assolutamente prevalente il secondo”.
Contrariamente, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 7 aprile 2020 ha riconosciuto la legittimità del padre a spostarsi per raggiungere i figli minori, essendosi la madre trasferita con i figli in altra regione senza il consenso paterno, evidenziando che l’attuale emergenza non possa intaccare il diritto dei figli minori a mantenere un rapporto continuativo con ciascuno dei due genitori e che il genitore non collocatario non possa ridursi ad essere una mera figura eventuale e/o residuale.
Sugli incontri in “spazio neutro” interviene il Tribunale di Busto Arsizio.
Dovendosi necessariamente bilanciare due diversi diritti costituzionalmente garantiti, è bene precisare che deve necessariamente essere fatta una valutazione caso per caso, non essendo possibile applicare una regola generale.
Per quanto concerne invece gli incontri che il Giudice ha stabilito debbano tenersi in spazio “neutro”, secondo il calendario redatto dai Servizi Sociali, è intervenuto il Tribunale di Busto Arsizio, con Decreto del 3 aprile 2020.
Un padre separato chiedeva che venissero ripristinati quanto prima gli incontri con il figlio, temporaneamente sospesi a causa dell’emergenza sanitaria ed il Tribunale precisava che gli stessi dovessero essere sostituiti da videochiamate, secondo quanto indicato dai Servizi Sociali a seguito delle misure sanitarie adottate in relazione alla pandemia da Coronavirus.
Gli incontri in “spazio neutro” sostituiti con il collegamento in remoto.
Sul punto è recentemente intervenuto un emendamento approvato in Senato in sede di conversione del D.L “Cura Italia”, il quale prevede che per il periodo compreso tra il 16 aprile ed il 31 maggio 2020, gli incontri tra i genitori ed i figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del Servizio Sociale, disposti con provvedimento giudiziale, siano sostituiti con collegamenti da remoto tra i genitori, i figli e l’operatore.
Il diritto dei figli di passare del tempo con entrambi i genitori, anche se separati, non è in discussione, come non lo deve essere il principio della bigenitorialità.
Accordi e soluzioni indispensabili in tempo di emergenza sanitaria.
Pertanto, è opportuno che i genitori separati e/o divorziati legati da un rapporto di conflittualità, siano in grado, a maggior ragione nella situazione emergenziale sanitaria, di trovare soluzioni di componimento ed accordi equilibrati che tengano conto del primario ed esclusivo interesse dei figli, i quali, hanno il diritto di mantenere una relazione profonda ed un rapporto significativo con entrambi i genitori.