Cos’è la Sindrome da Alienazione parentale.
La sindrome da alienazione parentale o “PAS” (Parental Alienation Syndrome), è descritta come una dinamica psicologica disfunzionale che si attiva nei figli minori coinvolti nelle separazioni conflittuali dei genitori.
La sindrome da alienazione parentale o “PAS” (Parental Alienation Syndrome), è descritta come una dinamica psicologica disfunzionale che si attiva nei figli minori coinvolti nelle separazioni conflittuali dei genitori.
Le aule giudiziarie sono sempre più spesso teatro di conflitti familiari, nei quali un genitore agisce con condotte mirate ad “alienare” il figlio all’altro genitore.
Tali comportamenti consistono in una vera e propria programmazione dei figli da parte di uno dei due genitori, definito genitore alienante, che porta gli stessi a dimostrare astio e rifiuto verso l’altro genitore, definito genitore alienato.
Ciò avviene normalmente attraverso l’incitamento ad allontanarsi da un genitore, anche attraverso l’uso di espressioni denigratorie, false accuse e/o costruzioni di realtà virtuali familiari.
Questo genere di comportamenti implica inevitabilmente un autentico rifiuto da parte dei figli dell’alienato, il quale avrà un ruolo sempre più passivo e marginale.
Psicologia e sindrome da alienazione parentale.
Il primo studioso che ha analizzato la sindrome da alienazione parentale, Richard Gardner, ha definito tale fenomeno come “un disturbo che insorge nel contesto delle controversie per la custodia dei figli”.
La sua manifestazione principale è la campagna di denigrazione rivolta contro un genitore consistente nella combinazione di una programmazione, un vero e proprio “lavaggio del cervello”, effettuata da un genitore indottrinante sul minore, sino alla denigrazione del genitore bersaglio. (Gardner Richard, 1985, “Recent trends in divorce and custody litigation, Academy Forum”.)
Il processo psicologico determina nel figlio, in relazione alla sua età e alla sua capacità di discernimento, una coartazione della sua volontà e la negazione del proprio diritto alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione.
Conseguenze giuridiche nei confronti del genitore alienante.
È ormai abbastanza acquisito che le manovre di alienazione a danno di un genitore costituiscono un’evenienza assai ricorrente e sia la giurisprudenza di legittimità che di merito, le considerano pregiudizievoli sia per il minore che per il genitore alienato.
La Suprema Corte, si è a più riprese espressa, censurando i comportamenti gravemente screditatori posti in essere dai genitori alienanti, individuando un parametro di giudizio utile a distinguere la conflittualità genitoriale, a cui si correla l’affidamento condiviso, dal pregiudizio arrecabile al minore, che può invece giustificare l’applicazione del regime dell’affidamento esclusivo.
Il caso: sindrome da alienazione parentale.
Con una pronuncia del 2013, la Cassazione ha confermato la decisione assunta da un giudice territoriale che, riformando la sentenza di primo grado, aveva disposto l’affidamento esclusivo alla madre a causa dei comportamenti ostruzionistici del padre volti a demolire la figura della stessa.
La donna infatti era stata costretta a subire l’allontanamento ingiustificato dei figli, aspetto questo che fu preso in considerazione secondo una relazione psichiatrica della Asl, che aveva riscontrato l’esistenza di una “sindrome da alienazione parentale”. (Cass. Civ. 8.03.2013, n. 5847).
E’ opportuno altresì precisare che la Corte di Cassazione, non negando espressamente l’esistenza del fenomeno, ha tuttavia affermato che non può essere il solo ed essenziale elemento sulla cui base prendere decisioni particolarmente incisive nella vita dei minori coinvolti in ipotesi di crisi familiare.
La tutela dei minori prima di tutto.
La tutela del minore deve assumere sempre valore primario e l’astratta presenza del disagio non può essere posta, in maniera automatica, a fondamento di un provvedimento di affidamento o di decadenza dalla potestà, essendo necessaria una scelta giudiziale ponderata e verificata anche alla luce di tutte le eventuali censure e contraddizioni mosse dalle parti processuali o rilevabili nella comunità scientifica.
Conseguenze giuridiche di profilo penale.
Vi possono essere conseguenze giuridiche anche sotto il profilo penale?
Nel nostro Codice Penale non vi è una norma incriminatrice ad hoc, ma le condotte possono assumere rilevanza penale per quanto concerne la tutela del diritto alla bigenitorialità dei minori.
Il genitore può attivarsi nelle opportune sedi per sporgere denuncia-querela per il reato di cui all’ art. 388, 2° comma c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice) in tutti i quei casi in cui la condotta del genitore può consistere nella volontà di disobbedire e trasgredire un determinato provvedimento civile, oppure al contrario, in una condotta non collaborativa ed omissiva.
La giurisprudenza riconosce inoltre la sussistenza del reato di cui all’art. 572 c.p. (reato di maltrattamenti in famiglia), in tutti i quei casi in cui via sia la coscienza e la volontà di sottoporre un familiare ad una serie di sofferenze in modo continuo e abituale.
Le vittime della sindrome da alienazione parentale.
Sempre più frequentemente i genitori, mossi dall’intento e dalla speranza di “punire” l’altro laddove non vi riesce il giudice, non comprendono che ciò si ripercuote unicamente sui minori, con condotte gravemente pregiudizievoli e pericolose per lo sviluppo della personalità dei bambini, come la sindrome da alienazione parentale.