L’Avv. Jacopo Gnocchi approfondisce il tema del reverse charge 2022 e l’onere di versare l’IVA in capo al cessionario. Scopri di più, leggi la news!

Reverse Charge 2022: scopri tutte le ultime novità

Per reverse charge s’intende determinata l’inversione contabile dell’IVA che va assolta dal destinatario dei bene e servizi oggetto di fattura. Secondo il reverse charge, infatti, il compito di integrare l’importo della fattura con l’IVA ricade in capo al cessionario o acqui.

Rispetto a quanto accade normalmente, quindi, il fornitore o il prestatore non devono addebitare l’IVA in fattura, bensì il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello stato.

Scopriamo insieme i dettagli della normativa e i casi specifici di applicazione del reverse charge.

Reverse Charge

Casi di applicazione di Reverse Charge

Il riferimento normativo fondamentale in materia di applicazione di reverse charge IVA o inversione contabile sono i commi 5 e 6 dell’articolo 17 del DPR 633/1972 che individuano i seguenti casi di applicazione:

  1. cessioni imponibili di oro da investimento;
  2. cessioni di materiale d’oro;
  3. cessioni di prodotti semilavorati o di purezza pari o superiori a 325 millesimi;
  4. prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori;
  5. prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione del precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società sottoposte a split payment e alle agenzie per il lavoro;
  6. cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai numeri 8-bis) e 8-ter) del primo comma dell’articolo 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;
  7. cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all’articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonché dei loro componenti ed accessori;
  8. cessioni di console da gioco, pc e laptop;
  9. prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici;
  10. trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
  11. cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

Specifiche sulla fattura

Ai sensi della vigente normativa relativa al reverse charge IVA sui casi tassativamente previsti ed elencati sopra, pertanto, al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato.

La fattura, emessa dal cedente senza addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l’annotazione «inversione contabile» e l’eventuale indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta.

Tale integrazione, inoltre, deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all’articolo 25.

Le novità del reverse charge

Tuttavia, una recentissima sentenza della Cassazione civile, n. 8283/2022 ha stabilito che il meccanismo del reverse charge sposta sul cessionario l’onere di versare l’Iva: in particolare, chi effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi non espone l’Iva in fattura e non è debitore verso l’erario, mentre chi riceve la fattura emessa in regime di reverse charge, è tenuto ad integrarla con l’Iva dovuta e a provvedere alla relativa annotazione nel registro delle vendite.

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