Un genitore può pubblicare le foto dei figli minori sui social se l’altro è contrario? Scopri i dettagli in questo articolo a cura dell’Avv. Sara Belotti.
Quando un genitore è contrario alle foto dei figli minori sui social
Da un punto di vista legale, un genitore può pubblicare la foto del figlio minorenne a condizione che anche l’altro genitore sia d’accordo.
Spesso, nonostante i genitori si siano impegnati in accordi ben precisi recepiti dal Tribunale, a non pubblicare e comunque a rimuovere le foto dei figli sui social, ciò avviene comunque.
Quali rimedi esperibili nel caso in cui la pubblicazione delle immagini del figlio minorenne avvenga senza il consenso di entrambi i genitori? Vediamo cosa dice la Legge.
La bi-genitorialità a tutela del minore
Un importante strumento processuale è il ricorso ex art. 709-ter cpc., (già citato nel nostro blog in questo articolo: il giudice, qualora riscontri che la pubblicazione di foto/video del minore, stia arrecando al medesimo un pregiudizio, può condannare il genitore che ha diffuso le immagini sul social, ad un risarcimento del danno in favore del minore stesso o dell’altro genitore.
Nel fare ciò il giudice può individuare una somma giornaliera dovuta per ogni giorno di violazione o di inosservanza dei provvedimenti assunti.
Ricordo d’urgenza ex art. 700 cpc
Un ulteriore strumento processuale è il ricorso d’urgenza ex art. 700 cpc: il giudice, se riconosce il carattere pregiudizievole della pubblicazione di immagini di minori sui social e la necessità del consenso di entrambi può, in via d’urgenza, disporre la rimozione delle immagini, inibire l’ulteriore pubblicazione e disporre il pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardi nell’esecuzione del provvedimento.
Rischi e pericoli dei social network
Nei casi in cui è presente maggiore conflittualità tra i coniugi, spesso i genitori dimenticano che l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce un comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi, in quanto determina la diffusione delle immagini tra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo aver visto le loro foto online, “oltre ad altro pericolo ravvisabile nelle condotte di chi potrebbe realizzare fotomontaggi per ricavare materiale pedopornografico da fare circolare in rete (cfr. Trib. Mantova, ord. 19/09/2017).