Separazione e divorzio ieri: nessun reclamo causa provvisorietà.
L’Avv. Silvia Mazzoleni illustra il reclamo contro i provvediementi provvisori e urgenti nel procedimento di separazione e divorzio.
Nell’ambito del procedimento di separazione e divorzio, la parte rimasta insoddisfatta rispetto ai provvedimenti momentanei e urgenti resi dal Presidente del Tribunale, in passato e per lungo tempo, non aveva alcuno strumento volto ad ottenerne una modifica.
Tale esclusione era dipesa proprio dalla natura provvisoria dei summenzionati provvedimenti essendo i medesimi “modificabili e revocabili in corso di causa e, comunque, idonei a produrre effetti soltanto fino alla sentenza che conclude il giudizio […]” (Cass. sez. I, n. 1766/1999).
Reclamo sì, ma entro 10 giorni, e con qualche mancanza.
La normativa di settore, inerente separazione e divorzio, inizia ad arricchirsi di spunti con l’intervento operato dall’art. 2, comma I, della Legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale ha introdotto all’art. 708 c.p.c., il quarto comma, prevedendo espressamente la possibilità di esperire reclamo avverso l’ordinanza presidenziale, da formularsi avanti la Corte di appello entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla notificazione del provvedimento de quo.
Tuttavia, la nuova disposizione, che si applica anche nei procedimenti di divorzio, non chiarisce quali siano gli ambiti applicativi ed in particolare non fa riferimento ad eventuali limiti del potere di riesame della Corte di appello rispetto al provvedimento emesso dal Presidente del Tribunale.
Corte d’Appello e Giudice istruttore.
La giurisprudenza di legittimità, interrogatasi a lungo sul punto, è pressoché unanime nel ritenere che il riesame non debba essere considerato quale strumento finalizzato ad ottenere un vaglio discrezionale ed arbitrario da parte del Giudice del riesame.
La Corte d’Appello deve limitarsi alla correzione di errori manifesti ed immediatamente rilevabili, senza la possibilità di esaminare questioni che devono essere tassativamente demandate al Giudice istruttore.
E’ possibile il reclamo, ma solo in casi molto rilevanti.
L’orientamento creatosi in materia ha ridotto in modo significativo le possibilità per la parte rimasta insoddisfatta dall’ordinanza presidenziale di avvalersi del reclamo, la quale, in sostanza, non potrà chiedere alla Corte di sostituire le valutazioni discrezionali del Presidente con le proprie.
Pertanto, la proposizione del reclamo avverso l’ordinanza di cui si discute è ammessa solo per le rilevazioni di errori lapalissiani commessi dal Presidente del Tribunale inerenti questioni di fatto o di diritto desumibili allo stato degli atti, come ad esempio: errori nell’interpretazione della legge applicabile o errori scaturenti dalla lettura dei documenti, rimanendo preclusa ogni altra attività.