Il Dott. Luca Papetti approfondisce il tema del diritto d’autore da un punto di vista legale. Scopri cosa sia e come si protegge un’invenzione, leggi la news!

Cos’è il diritto d’autore

L’articolo 27 della Dichiarazione dei diritti umani, al paragrafo 2, afferma che “ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria ed artistica di cui egli sia autore”.

Diritto d’autore: cos’è e come si tutela un’invenzione

Questa norma è già emblematica del contenuto e dello scopo del diritto d’autore. Si può, pertanto, affermare che il diritto d’autore è l’istituto giuridico previsto dalla legge per tutelare l’autore di un’opera immateriale di carattere letterario, artistico o scientifico, o meglio i frutti che da questa derivano. 

Tale istituto viene ricompreso nella più ampia categoria dei diritti sulla proprietà intellettuale quale il marchio, il brevetto, etc.

L’Italia ha una specifica disciplina a tutela del diritto d’autore, sancita nella Legge 633/1941 e nel codice civile agli articoli 2575 e seguenti.

Il diritto morale d’autore: cos’è e come si manifesta?

La concreta tutela del diritto d’autore si manifesta mediante la protezione dei diritti nascenti dalla creazione dell’opera. 

L’autore dell’opera, dunque, diventa titolare di un diritto che gli consente di rivendicare di essere autore dell’opera (diritto di paternità dell’opera), ovvero decidere se renderla o meno pubblica (diritto di inedito), se pubblicarla in maniera anonima (diritto di anonimo), se modificarla, se ritirarla dal commercio. In tutti questi casi si parla di esercizio del diritto morale d’autore che è definito dall’articolo 2577, secondo comma, c.c.

Tale aspetto del diritto d’autore non è alienabile né prescrittibile.

Nella l.d.a il diritto morale d’autore trova ampio spazio nella II sezione del Capo III del titolo I agli artt. 20-24. In linea con il codice civile l’art. 20 l.d.a afferma che:

…l’autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”.

Diritto patrimoniale d’autore

L’autore può, sempre avvalendosi del diritto d’autore, sfruttare l’opera per ottenerne un guadagno. 

In questo caso, al contrario di quanto sopra, si parla di diritto patrimoniale d’autore e che, a differenza del primo, è alienabile e trasmissibile.

Il primo comma dell’articolo 2577 c.c., infatti, stabilisce che “L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge”. 

Come funziona concretamente il diritto d’autore?

Per delineare il funzionamento concreto del diritto d’autore, si faccia riferimento, prima di tutto, all’acquisto del diritto. 

Ai sensi dell’articolo 2580 c.c., il diritto d’autore spetta all’autore dell’opera e ai suoi aventi causa nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi speciali.

Il diritto si acquisisce in forma esclusiva dal momento in cui l’opera viene creata, ai sensi dell’art. 2576 c.c. e dell’articolo 6 l.d.a.

Quest’ultima legge conferma anche esclusività del diritto all’articolo 12, affermando che l’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente. La prima utilizzazione economica dell’opera coincide con la pubblica della stessa.

L’articolo 6 inoltre, in linea con il codice civile, stabilisce che “Il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”.

Da tale disposizione si deduce pertanto che l’acquisto del diritto può avvenire in via originaria o in via derivativa. 

Diritto d’autore: cos’è e come si tutela un’invenzione

In cosa consiste il diritto di utilizzazione economica?

La legge sul diritto d’autore, agli articoli 12 e seguenti, stabilisce che il diritto di utilizzazione economica consiste nel:

  • pubblicare l’opera;

  • riprodurre ovvero copiare in maniera diretta o indiretta ovvero in tutto o in parte l’opera;

  • trascrivere l’opera ovvero trasformarla da opera ora ad opera scritta o riprodotta;

  • eseguire, rappresentare o recitare l’opera in pubblico;

  • distribuire, mettere in commercio ovvero a disposizione di un pubblico l’opera;

  • tradurre l’opera in un’altra lingua o dialetto;

  • cedere in uso l’originale o copie o supporti di opere per un periodo di tempo limitato in funzione di un vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.

Come stabilisce l’articolo 19 l.d.a., tutti questi diritti sono indipendenti l’uno dall’altro e “l’esercizio di uno di essi non esclude l’esercizio esclusivo di ciascuno degli altri”.

Chi è l’autore dell’opera?

Per quanto riguarda la tutela di chi deve rivendicare la paternità dell’opera si fa riferimento all’art. 8 l.d.a. Questo afferma che “È reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d’uso, ovvero, è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radio-diffusione dell’opera stessa”.

L’autore dell’opera può modificarla fino a renderla anche radicalmente diversa da come è nata ed acquisire i diritti sulle modifiche. A stabilirlo è l’articolo 18 l.d.a, che riconosce nel diritto di elaborare “tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell’opera…”.

Ai sensi dell’articolo 2582 c.c., inoltre, l’autore ha il diritto, inalienabile e intrasmissibile, di ritirare l’opera dal commercio se vi sono gravi ragioni morali. In questo caso deve indennizzare i soggetti che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o mettere in commercio l’opera medesima.

Ci possono essere più autori della stessa opera?

Si, l’opera può anche essere frutto della creatività di più soggetti. In tal caso la titolarità del diritto d’autore spetterà a tutti i coautori, ai sensi dell’art. 10 l.d.a. 

Il diritto infatti, in questo caso, è scisso in parti uguali, salvo accordo differente steso per iscritto dalle parti, e viene gestito secondo le regole previste per la comunione ordinaria (artt. 1100 e ss. c.c.). 

Diritto d’autore: cos’è e come si tutela un’invenzione

Qual è l’oggetto del diritto d’autore?

L’articolo 2575 c.c. stabilisce che “Formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.

Dalla lettura di tale norma, si chiarisce in primo luogo che per opera dell’ingegno si intende la trasformazione personale dell’idea in forma ovvero in qualcosa di concreto e materiale.

La tutela del diritto d’autore è, dunque, rivolta all’idea espressa in una determinata maniera, attribuibile alla creatività dell’intelletto umano e non tanto all’idea in sé singolarmente considerata.

In ottica di diritto d’autore, l’opera è unica o può essere divisa?

L’opera si può dividere in due parti: quella astratta dell’idea, del suo modo unico di tradurla in bene materiale, e quella che costituisce il suo corpo materiale. Tali parti vanno tenute ben distinte e possono costituire oggetto di diritti diversi anche posseduti da soggetti diversi.

In secondo luogo, ai fini dell’applicazione della disciplina, assume rilievo il carattere creativo dell’opera. 

Requisito confermato anche dall’articolo 1 l.d.a. che, dopo una definizione generale in linea con quella del Codice civile sull’oggetto del diritto d’autore, individua agli articoli successivi una serie di opere tutelate dalla legge. 

Sulla creatività la legge non fornisce specificazioni.

Sul suo significato dunque ci si affida all’interpretazione della dottrina e della giurisprudenza. Più volte nella stessa sentenza (n. 22118/2015), la Corte di Cassazione ha sottolineato come la legge non intenda necessaria la creatività intesa in maniera assoluta nel suo significato linguistico, bensì siano sufficienti una “creatività minima e un valore artistico modesto”. 

Ai fini della tutela della l.d.a, dunque, è necessario che l’espressione dell’idea denoti in minima parte la personalità dell’autore.

Di che cosa si parla quando si tratta di creatività?

Una datata ma significativa sentenza riassume in modo chiaro e conciso il concetto di creatività.

Con la sentenza della Corte d’appello di Torino dello 07/04/2006, infatti, i Giudici hanno stabilito che:

in tema di diritto d’autore il concetto giuridico di creatività cui fa riferimento la norma ex art. 1 l. 633/1941, non coincide con quello di creazione, originalità, e novità assoluta riferendosi per converso alla personale ed individuale espressione di un oggettività appartenente alle categorie elencate in via esemplificativa nell’art. 1 della legge citata, in modo che un’opera dell’ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un sia pur minimo apporto di gratuità espressiva riconoscibile dai terzi quali libera modalità esteriore dell’oggettività (reale o immaginaria) rappresentata”.

Diritto d’autore: cos’è e come si tutela un’invenzione

Quanto dura il diritto d’autore?

L’articolo 25 l.d.a. stabilisce “che i diritti di utilizzazione economica dell’opera durano tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte “.

Tali diritti spettano, pertanto, agli eredi, nei 70 anni successivi alla morte dell’autore.

Una volta raggiunto il termine dei diritti di utilizzazione economica l’opera cessa il diritto di esclusiva e può essere utilizzata da chiunque anche in assenza di espresso consenso da parte degli eredi o aventi causa dell’autore.

E come funziona la tutela giudiziale dei diritti di utilizzazione economica?

La legge sul diritto d’autore mette a disposizione dell’autore dell’opera due strumenti per tutelare il proprio diritto in caso di sospetta o avvenuta violazione.

Nel primo caso, ovvero quando la violazione è temuta, l’autore può agire in giudizio chiedendo 

l’accertamento del proprio diritto e la pronuncia del divieto di proseguire la violazione. Si parla in questo caso di azione di accertamento.

Nel secondo caso, quando la violazione è già stata posta in essere e l’autore desidera impedirne la continuazione o la ripetizione può agire in giudizio con i medesimi effetti suindicati. Questa è l’azione di interdizione.

Tali azioni a tutela dei diritti di utilizzazione economica sono previste all’articolo 156 l.d.a. che rimanda alle disposizioni del Codice di procedura civile per l’ulteriore regolamentazione delle stesse.

Come si registra formalmente il proprio diritto d’autore?

In Italia uno dei soggetti più autorevoli per registrare la paternità di un’opera è la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori).

Tuttavia, l’adesione alla SIAE non è obbligatoria e i diritti d’autore sono validi in ogni caso, nel momento in cui si crea un’opera d’ingegno. 

Molti programmatori e operatori editoriali scelgono soluzioni differenti dal copyright, i più noti dei quali sono il copyleft e i creative commons. 

Copyleft e Creative Commons

Il copyleft che l’autore ha ceduto a terzi il diritto di diffusione libera dell’opera, fermo restando alcuni punti fondamentali, in particolare la non monetizzazione dell’opera da parte delle persone i cui diritti vengono ceduti. 

I creative commons, invece, sono particolarmente amati da una tipologia di programmatori che desidera la libera diffusione del sapere scientifico e informatico e consente a chiunque di lavorare sulla programmazione, che è trasparente: visibile e modificabile da chiunque (open content). 

Il sistema di Creative Commons più noto è il sistema operativo Linux, in cui tutti i software sono open source, gratuiti e perfettibili da parte di programmatori che vogliano integrare il codice di programmazione sorgente con nuovi sviluppi.

Per ricevere una consulenza in tema di diritto d’autore, i nostri professionisti sono a tua disposizione.

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