La Dr.ssa Arianna Carullo approfondisce le attribuzioni dei diritti reali nei procedimenti di separazione e/o divorzio. Scopri di più, leggi la news!

Attribuzioni dei diritti reali | separazione – divorzio

La Corte di Cassazione SS. UU., con la recente sentenza del 29 luglio 2021 n. 21761, ha statuito che:

le clausole dell’accordo di separazione consensuale o di divorzio a domanda congiunta, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni – mobili o immobili – o la titolarità di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento, sono valide in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo il decreto di omologazione della separazione o la sentenza di divorzio, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., purché risulti l’attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, come introdotto dall’art. 19, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, restando invece irrilevante l’ulteriore verifica circa gli intestatari catastali dei beni e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari”.

Cosa hanno stabilito le Sezioni Unite con la sentenza del 29 luglio 2021

Con detto principio, le Sezioni Unite hanno confermato l’ammissibilità, nell’ambito dei procedimenti di diritto di famiglia e dei procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento di unione civile e modifica de medesimi, nonché nei procedimenti ex art. 148 c.c., di accordi tra le Parti che non si limitino all’assunzione di un mero obbligo preliminare, ma attuino in via diretta ed immediata il trasferimento della proprietà di beni o di altro diritto reale sugli stessi.

Nello specifico, nell’ambito di tali accordi è possibile:

  • trasferire la proprietà esclusiva di uno o più beni immobili in favore di un coniuge o di uno o più figli piuttosto che una quota di immobili di proprietà di un coniuge a favore dell’altro;
  • prevedere l’impegno di un coniuge a trasferire la proprietà di immobili in favore dell’altro o di uno o più figli;
  • costituire dei diritti reali immobiliari in favore di un coniuge o dei figli oppure costituire un diritto di usufrutto o di abitazione su di essa in favore di un coniuge;
  • costituire un vincolo di destinazione su un immobile in favore dei figli nonché costituire un trust a cui uno di essi o entrambi conferiscono la proprietà della casa, ma anche cedere un’azienda da parte di un coniuge all’altro.

Qual è lo scopo delle attribuzioni di diritti reali?

Lo scopo delle attribuzioni di diritti reali previste con gli accordi di separazione e/o divorzio è quello, quindi, di regolare i rapporti economici tra i coniugi, definendo in questo modo le reciproche ragioni di dare e avere al termine della convivenza.

Tali attribuzioni assumono un’efficacia immediatamente traslativa della proprietà in favore di una delle Parti e ciò comporta che il verbale nel quale questi accordi vengono trafusi costituisce, dopo l’omologazione, titolo per la trascrizione ai sensi dell’art. 2657 c.c. (Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, ordinanza n. 27409)

L’ammissibilità delle attribuzioni dei diritti reali nei procedimenti di negoziazione assistita

L’attribuzione dei diritti reali è stata estesa anche all’accordo di negoziazione assistita in sede di separazione e divorzio, prevedendo la possibilità di regolare assetti patrimoniali tra i coniugi.

Infatti, secondo la recente pronuncia 1202/2020 “ogni qualvolta l’accordo stabilito tra i coniugi, al fine di giungere ad una soluzione consensuale della separazione personale, ricomprenda anche il trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili, la disciplina di cui al D.L. n. 132 del 2014, art. 6, convertito dalla L. n. 162 del 2014, deve necessariamente integrarsi con quella di cui del medesimo D.L. n. 132, art. 5, comma 3.”

Ne consegue, quindi, che per procedere alla trascrizione dell’accordo di separazione, contenente anche un atto negoziale comportante un trasferimento immobiliare, è necessaria l’autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, riconoscendo anche la non esclusività della funzione certificatoria in capo al notaio.

Desideri ricevere maggiori informazioni su questo argomento? I nostri professionisti sono a tua disposizione.

CONTATTACI