Il socio di società di persone illimitatamente responsabili può accedere al piano del consumatore? Scopri di più nella news della Dott.ssa Giulia Amadeo.

Piano del consumatore: chi vi può accedere?

Il piano del consumatore è una procedura peculiare riservata ad una specifica categoria di debitori: i consumatori.

Fino al 24.12.2020 era considerato consumatore “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale svolta”.

Per l’effetto, in detta categoria rientrava il debitore non imprenditore e non professionista o, anche se tale, soltanto per debiti residui contratti nell’ambito della sua vita privata.

Con la riforma del 2020 (l. 176/2020 di conversione del D.L. 137/2020, invece, è stata ampliata la definizione di consumatore fino a ricomprendervi anche il socio di società di persone “per i debiti estranei a quelli sociali” (modificando l’art. 6 co. 2 lett. b).

piano del consumatore

Il fallimento di una società produce il fallimento dei soci?

La questione non è di immediata e pronta soluzione. Infatti, ai sensi dell’art. 147 l.fall., “la sentenza che dichiara il fallimento di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI  del titolo V del libro quinto del codice civile, produce, per estensione, anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili”.

Per l’effetto, era discussa la possibilità che tale categoria potesse accedere al sovraindebitamento che, infatti, sono precluse a coloro i quali siano assoggettati o assoggettabili al fallimento ed alle altre procedure concorsuali.

I due differenti orientamenti in giurisprudenza e in dottrina

Sul punto, vi erano essenzialmente due orientamenti in giurisprudenza e in dottrina:

a) chi, per il motivo ora rappresentato, riteneva precluso ai soci l’accesso al piano del consumatore (PELLECCHIA – MODICA, “La riforma del sovraindebitamento nel CCII”, Pacini Editore, 2020, pag.43; Trib. Milano 18.08.2016 e 13.10.2015;)

b) chi, invece, considerava che il piano del consumatore fosse accessibile anche ai soci di società di persone: nonostante l’effetto estensivo di cui all’art. 147 l.fall., i soci non sono imprenditori e, quindi, non sono fallibili autonomamente. A maggior ragione, che, diversamente, detta categoria sarebbe ingiustamente esclusa dal beneficio dell’esdebitazione. (P. Lucci, Il socio illimitatamente responsabile e la composizione negoziata della crisi personale da sovraindebitamento, in Fall. 2019, 949; Trib. Rimini 13.03.2018).

La definizione di “consumatore” della Suprema Corte

Dirimente è la definizione di “consumatore” indicata dalla Suprema Corte che cita:

non ha riguardo in sé e per sé ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d’impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali, purché non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere l’attività di professionista o di imprenditore, invero solo esigendo l’art. 6, comma 2, lett. b) una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni –non soddisfatte al momento della proposta di piano – per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un’attività d’impresa o professionale propria, salvo gli eventuali debiti di cui all’art. 7 comma 1 terzo periodo…” (Cass. civ. sez. I n. 1869/2016).

L’ampliamento della definizione di consumatore

Il legislatore, con il c.d. Decreto Ristori, in chiaro accoglimento di detto principio,  ha ampliato la definizione di consumatore che, oggi, viene inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV, VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali (Art. 6, comma 2, lett. b), della legge n. 3/2012).

Ciò, a maggior ragione, viste le modifiche introdotte dalla Riforma alla l. 3/2012 agli articoli 7 co. 2-ter (“l’accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili”) e 14-ter del comma 7-bis (“Il decreto di apertura della liquidazione della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili”).

Quando i soci illimitatamente responsabili di società possono accedere al piano del consumatore

Giova ricordare che, in ogni caso, i soci illimitatamente responsabili di società di persone possono accedere al piano del consumatore se:

a) sono fuoriusciti da oltre un anno per morte, recesso esclusione, o cessione della quota sociale o che abbia perduto da oltre un anno la responsabilità illimitata a causa di operazioni di trasformazione, di fusione o di scissione trasformative. Infatti, in tal caso, i soci non possono essere dichiarati falliti ex art. 147 co. 2 l.fall., se sono state osservate le formalità prescritte dalla legge in occasione dell’operazione e se l’insolvenza della società non sia riferibile, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data di cessazione della responsabilità illimitata.

b) sono soci di società sotto soglia

In conclusione, è possibile affermare che, alla luce della Riforma, anche i soci di società di persone illimitatamente responsabili sono legittimati ad accedere alla procedura del piano del consumatore per la ristrutturazione dei debiti personali extrasociali.

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