La violenza economica rappresenta un fenomeno attuale sempre più diffuso che pervade la nostra società ma che viene, tuttavia, trascurato dal mondo giuridico.

La violenza economica e la sua considerazione nel mondo giuridico

Difatti, la dottrina e la giurisprudenza faticano ad elaborare il concetto di violenza economica, il quale non gode di una definizione legislativa da parte dell’ordinamento giuridico italiano, tendendo ad assimilarla nella più ampia nozione di violenza domestica.

Il riconoscimento della violenza economica quale forma autonoma di sopraffazione è avvenuto con la ratifica da parte dell’Italia nel 2014, mediante la l. 77/2013, della Convenzione di Istanbul ossia la Convenzione del Consiglio D’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica del 2011.

Avv Madonna La violenza economica in ambito familiare

I livelli di violenza economica secondo il Centro Donne Maltrattate di Milano

Il concetto, invece, di violenza economica è stato citato per la prima volta dall’art. 3 del d.l. 93/2013 il quale indica quell’insieme di condotte, atteggiamenti e situazioni volti a controllare, assoggettare e danneggiare un soggetto sul piano economico.

Per comprendere meglio quali siano le fattispecie che rientrano nel concetto di violenza economica è opportuno fare riferimento all’individuazione di quattro livelli di gravità di maltrattamento economico, ad opera del Centro Donne Maltrattate di Milano.

In questi quattro livelli rientrano le condotte nelle quali viene negato:

  • l’accesso ai conti bancari al coniuge o questi viene estromesso dalle scelte finanziarie ed al bilancio domestico familiare;

  • il possesso di carte di credito;

  • le informazioni inerenti a documenti di cui si pretende la firma;

  • l’autonomia nella ricerca di un lavoro e l’auto-mantenimento con il conseguente controllo o privazione dello stipendio;

Il peso della violenza economica da un punto di vista sociale

 

Le statistiche più recenti, inoltre, dimostrano che il 53% delle donne Europee hanno dichiarato di aver subito forme di violenza economica trattandosi, pertanto, di un fenomeno non più limitato a situazioni di degrado o disgregazione ma, bensì, in continua evoluzione in tutti i Paesi industrializzati senza distinzione tra ceti e classi sociali.

La violenza economica, dunque, dal punto di vista sociale rappresenta un fenomeno insidioso non soltanto per le sue conseguenze sulla vita delle donne e della prole ma, anche, per le difficoltà connesse alla sua rilevazione.

Va considerato, inoltre, che gli effetti della violenza economica spesso proseguono anche dopo l’interruzione del rapporto violento, comportando la necessità di prevedere ed impiegare degli strumenti in grado di superarli.

Strumenti normativi contro la violenza economica

Sul versante civilistico uno strumento di tutela contro le forme di violenza economica è costituito dalla l. 54/2001, la quale ha introdotto gli ordini di protezione contro gli abusi familiari, di cui agli art. 342 bis e 342 ter c.c., assicurando l’applicazione di provvedimenti cautelari in caso di grave pregiudizio all’integrità fisica, morale ovvero alla libertà del soggetto per violenze fisiche, psicologiche ed economiche.

Per quanto concerne il diritto penale, il principale strumento normativo è rappresentato dal reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570 c.p., il cui ambito di applicazione è, però, limitato alle ipotesi delineate.

Mentre il contrasto alla violenza psicologica è da rintracciare nel reato di maltrattamenti in famiglia ai sensi dell’art. 572 c.p., nel reato di ingiuria di cui all’art. 594 c.p. e nel reato di minaccia ex art. 612 c.p.

La panoramica odierna

Nonostante i passi avanti compiuti sia a livello comunitario che interno, la violenza economica continua ad essere inquadrata nel reato di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 c.p., non agevolandone l’identificazione né la condanna.

Sebbene quindi, la possibilità di delineare quelli che sono gli elementi tipici della violenza economica, l’intrinseca invisibilità di tale forma di abuso, tanto nella prospettiva della realtà quanto in quella legislativa, contribuisce ad aumentarne gli effetti ed a sviluppare sempre di più una lacuna normativa che andrebbe colmata al più presto.

Pertanto, nonostante il fenomeno della violenza economica non sia ancora, ad oggi, ritenuto una forma autonoma di violenza, sul piano giuridico è chiaro che per esser fronteggiato richiede un intervento su più fronti: in primis legislativo, sia in ambito civile che in quello penale ma anche in quello del lavoro, oltre che a livello sociale, in un’ottica preventiva che di sensibilizzazione.

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