Controversie familiari e documentazione finanziaria del coniuge
Controversie familiari e documentazione finanziaria del coniuge
Il Consiglio di Stato ha affrontato la questione del diritto all’accesso delle banche dati finanziarieda parte di un coniuge nei confronti dell’altro nell’ambito delle controversie familiari.
Il Consiglio di Stato ha affrontato la questione del diritto all’accesso delle banche dati finanziarieda parte di un coniuge nei confronti dell’altro nell’ambito delle controversie familiari.
Dalla ricostruzione del patrimonio e del reddito di entrambi i coniugi, infatti, dipende la determinazione degli importi disposti dall’autorità giudiziaria in favore delle parti più deboli nella misura più equa possibile.
Documentazione finanziaria del coniuge: conoscerla è oggi possibile
Documentazione finanziaria del coniuge: conoscerla è oggi possibile
Il massimo organo della giustizia amministrativa ha finalmente definito, nel senso più favorevole al richiedente, il bilanciamento del diritto di accesso in parola con la privacy (adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 19, 20 e 21 del 25 settembre 2020).
L’orientamento costante è stato finora quello secondo il quale il coniuge che intendesse accedere alla documentazione conservata dalla pubblica amministrazione, nella sezione degli archivi finanziari, dovesse richiedere la preventiva autorizzazione del Giudice del processo civile.
Ora, conoscere la documentazione finanziaria riferibile all’altro coniuge, è divenuto possibile con la presentazione di una istanza di accesso formulata ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990.
Il Consiglio di Stato in tema di documentazione finanziaria
Varie sono state le specifiche questioni affrontate dall’adunanza plenaria: la qualificazione degli atti, i rapporti tra la disciplina dell’accesso agli atti amministrativi e le norme del codice di procedura civile, le modalità di accesso consentite.
Il Consiglio di Stato ha stabilito il diritto della parte all’accesso completo agli atti e alla documentazione dell’Agenzia delle Entrate. Le dichiarazioni e gli atti presentati all’amministrazione finanziaria contenenti dati patrimoniali, reddituali e finanziari infatti, costituiscono documenti amministrativi e quindi sono sottoposti alle norme dell’accesso difensivo previsto dalla legge n. 241/90.
L’accesso in parola, inoltre, può essere esercitato indipendentemente dal potere processuale di esibizione istruttoria di documenti amministrativi previsti dal codice di procedura civile.
E, infine, l’accesso si concretizza mediante l’estrazione di copia secondo le modalità telematiche in materia di amministrazione digitale.
Un’importante novità da tenere in considerazione nell’ambito dei processi che riguardano la crisi della famiglia, materia affrontata dal nostro studio.