Una prima distinzione: spese ordinarie e spese straordinarie.
L’Avv. Luca Papetti approfondisce il tema delle spese per i figli: tutti i casi in cui è possibile chiedere il rimborso all’ex.
Per poter fornire una compiuta risposta al quesito, occorre, in primo luogo, chiarire la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie.
Le ordinarie sono destinate a soddisfare le quotidiane necessità del minore, come, ad esempio, l’acquisto degli alimenti.
Esse sono per natura ricomprese nell’assegno periodico di mantenimento, con l’inevitabile conseguenza che il genitore che percepisce il contributo ordinario di mantenimento (generalmente anche convivente con la prole) ed effettua le spese ordinarie non può chiederne il rimborso all’altro.
Di contro, le straordinarie esulano dalle ordinarie esigenze di vita a causa della loro imprevedibilità, imponderabilità e rilevanza: si pensi, ad esempio, alle cure dentistiche.
Spese straordinarie: requisiti e distinzioni.
La giurisprudenza ha definito straordinarie le spese che “presentano almeno uno dei seguenti requisiti: occasionalità o sporadicità (requisito temporale), gravosità (requisito quantitativo) o la voluttuarietà (funzionale)”.
Le spese straordinarie esulano dall’assegno di mantenimento ordinario, il che non significa, però, che colui che le ha sostenute, sebbene nell’interesse del figlio, possa invocarne sempre il rimborso.
Dette spese, infatti, si distinguono tra quelle che richiedono il preventivo accordo e quelle che non lo richiedono.
Spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo.
Le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo obbligano il genitore che intende sostenere la spesa a comunicare detta volontà all’altro, prima di effettuarla. Qualora l’altro genitore esprima il proprio consenso, la spesa potrà essere effettuata e colui che ha sostenuto il relativo costo potrà richiederne la restituzione nella misura concordata che, salvo casi particolari, potrebbe essere pari al 50%.
Se, invece, il genitore oppone il proprio rifiuto necessariamente per iscritto, all’altro non rimane che sostenere la spesa per intero, sempre che ciò non osti a fondate ragioni, come quelle di carattere educativo o di istruzione.
A titolo di esempio, si pensi all’iscrizione del figlio ad un Istituto scolastico basato su un progetto educativo cattolico, quando l’altro genitore aveva espressamente formulato l’intenzione di non scegliere un percorso simile.
Se l’ex non risponde, dopo 20 giorni è consenso.
Nel caso in cui il genitore ignori la richiesta, omettendo così di fornire una risposta, il consenso si presume decorsi 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta: questo è l’orientamento assunto anche dal Consiglio Nazionale Forense, il quale ha adottato delle linee guida di rilevante importanza.
Le spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo.
Le spese straordinarie che non debbono essere preventivamente concordate sono, invece, quelle da assumersi nell’interesse del minore anche non necessariamente in presenza di una qualche urgenza.
In questa ipotesi, il genitore può sostenere l’esborso, senza prima chiedere il consenso all’ex, chiedendogli successivamente il rimborso, anche se non è stato espressamente autorizzato.
Le indicazioni del Consiglio Nazionale Forense.
Chiarita la distinzione tra i vari tipi di spesa, si ritiene utile richiamare a questo punto le linee guida alle quali si è fatto cenno poc’anzi e relative alla regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli, approvate dal Consiglio Nazionale Forense in data 29 novembre 2017.
In tale occasione, il CNF ha fornito chiare indicazioni sulla cui scorta poter qualificare le spese in “ordinarie” o “straordinarie”.
Spese ordinarie approvate dal CNF.
Secondo le linee guida del CNF le spese ordinarie ricomprese nell’assegno di mantenimento sono:
– vitto;
– abbigliamento;
– contributo per spese dell’abitazione (incluse le utenze);
– tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria;
– mensa scolastica;
– medicinali da banco (compresi antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali);
– trasporto urbano, quali autobus e metro; carburante;
– ricarica telefonica;
– uscite didattiche giornaliere scolastiche;
– servizio di baby sitter;
– prescuola e doposcuola, se già presenti prima della separazione o conseguenti ad essa, sempre che siano spese sostenibili;
– trattamenti estetici, quali parrucchiere ed estetista;
– attività ricreative abituali, quali cinema, feste, attività conviviali;
– cura degli animali domestici dei figli, salvo che siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio.
Esulano, invece, dal contributo ordinario di mantenimento le spese straordinarie che debbono essere sempre debitamente documentate conservando ricevute e fatture utili a giustificare la spesa.
Spese straordinarie che non richiedono preventivo accordo.
Le spese che non richiedono il preventivo accordo individuate dal CNF sono:
– libri scolastici;
– spese sanitarie urgenti;
– acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco;
– spesa per interventi chirurgici indifferibili, sia presso il SSN che presso strutture private;
– cure ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
– spese protesiche;
– spesa di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l’accordo di entrambi i genitori.
Spese scolastiche e ludiche straordinarie che richiedono preventivo accordo.
Sempre per il Consiglio Nazionale Forense le spese straordinarie che richiedono il preventivo accordo sono:
– spesa scolastiche, ossia iscrizione e rette di scuole private; iscrizione, rette ed eventuali spese, ove fuori sede, di università pubbliche e private; ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole formative; master e specializzaioni post universitari; preparazione di esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola; servizio baby sitting laddove l’esigenza nasca con la separazione e debba coprire l’orario di lavoro del genitore che lo utilizza; viaggi studio e d’istruzione, soggiorni all’estero per motivo di studio; corsi per l’apprendimento delle lingue straniere.
– spesa di natura ludica o parascolastica, quali: corsi di attività artistiche, di informatica; centri estivi; viaggi di istruzione; vacanze trascorse autonomamente senza i genitori; acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto; conseguimento della patente presso autoscuole private.
Altre spese straordinarie che richiedono preventivo accordo.
– sportive: attività sportiva comprensive dell’attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell’eventuale attività agonistica.
– medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN; spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate; esami diagnostici; analisi cliniche; visite specialistiche; cicli di psicoterapia e logopedia. Organizzazioni di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.
In via di massima, i genitori sono tenuti a concorrere alla spess straordinaria per i figli nella misura del 50% ciascuno, salvo diversa specifica pattuizione.
In caso di diversa regolamentazione.
Tanto chiarito, preme in ogni caso segnalare come quanto sopra abbia carattere generale e sia utile per orientare nella comprensione delle diverse spese che quotidianamente si rendono necessarie per i figli.
Qualora, tuttavia, sia intervenuta tra i genitori, necessariamente per iscritto, una diversa regolamentazione, la ripartizione delle spese dovrà necessariamente seguirla, con facoltà per i genitori di modificarla solo previo accordo puntuale, dettagliato e assunto per iscritto.