I Tribunali di Verona e Mantova chiariscono le tempistiche per ottenere l’esdebitazione nella liquidazione controllata. Scopri di più, leggi la news.

Tempistiche di esdebitazione nella liquidazione controllata

Il Tribunale di Verona e quello di Mantova hanno posto un primo punto fermo in materia di formazione dell’attivo nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.

In particolare, si è chiarito che l’attivo può essere acquisito solo sino alla dichiarazione di esdebitazione e, pertanto, l’impegno del debitore a corrispondere in favore della procedura la quota parte di retribuzione mensile, dedotte le spese per il proprio sostentamento, può essere richiesto solo sino alla pronuncia di esdebitazione.

Ne consegue che tutti i beni, quali quota di stipendi e pensioni, acquisiti successivamente a tale declaratoria, rimangono nella disponibilità patrimoniale del debitore, il quale potrà liberamente disporne.

La durata minima della liquidazione

Le pronunce giurisprudenziali di merito hanno, invero, parlato di “dicotomia interna alla procedura di liquidazione controllata”, atteso che l’acquisizione della massa si scontra con il limite temporale, fissato in 3 anni, mentre l’attività di liquidazione dei beni e il riparto conseguente non può concludersi prima dell’esdebitazione, potendo però proseguire senza limiti di tempo.

Se ne desume, dunque, che la liquidazione deve durare almeno 3 anni.

Il caso specifico trattato dai Giudici del Tribunale di Mantova

Nel caso trattato dal Tribunale di Mantova i Giudici, partendo da tale assunto, hanno messo in discussione l’istanza formulata dal debitore, in quanto lo stesso si dichiarava disponibile a corrispondere alla procedura l’eccedenza della retribuzione mensile (al netto delle spese conteggiate per il fabbisogno familiare) per la durata di sette anni.

Un periodo troppo lungo per i giudicanti, i quali hanno evidenziato come tale domanda sia in netto contrasto con le previsioni normative di cui agli artt. 281 e 282 C.C.I.I. che fissano un automatico effetto esdebitatorio decorsi tre anni dalla dichiarata apertura della liquidazione controllata dei beni.

La decisione del Tribunale di Mantova

Non avrebbe alcun senso, quindi, procrastinare la durata della procedura per avocare alla stessa “quote di beni futuri non ancora maturate in quel momento” se l’esdebitazione interviene anteriormente.

Sulla scorta di quanto argomentato, il Tribunale ha richiesto all’istante la rettifica dei conteggi sussunti alla proposta, affinché i flussi attivi possano ragionevolmente essere contenuti ad un triennio.

Condividiamo un interrogativo con il lettore: l’intenzione del legislatore potrebbe essere quella di garantire la celerità delle procedure di sovraindebitamento anche se ciò vuol dire ridurre le masse attive da destinare al soddisfacimento dei creditori?

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