L’Avv. Gianluca Madonna presenta i limiti dell’autonomia contrattuale con un focus sulla riscrittura. Scopri questo fenomeno giuridico, leggi la news.

Riscrivere un contratto è possibile? Parola all’ Avvocato

Uno dei fenomeni giuridici meno noti è la possibilità che un contratto concluso tra due parti possa essere riscritto, o meglio, possa essere modificato da un soggetto terzo, quale il giudice.

Seppur il testo contrattuale costituisca la manifestazione della volontà delle parti, ossia le modalità con le quali due soggetti intendono legarsi l’uno all’altro, assumendo oneri e obbligazioni per soddisfare proprie esigenze di vita, vi sono casi in cui l’autorità è in grado di modificare il contenuto dell’accordo.

In particolare, come più volte accade nella prassi, vi sono contratti che non sono l’oggetto di una vera e propria negoziazione, quali i testi imposti da una parte, avente, rispetto all’altra, un potere contrattuale maggiore.

Cosa prevede il codice civile in termini di riscrittura contrattuale

Al fine di sopperire a questa disuguaglianza, il codice civile prevede diversi strumenti, ossia l’integrazione del contratto, un istituto per il mezzo del quale il contratto può essere modificato ricorrendo al concetto di equità.

In alternativa, sempre il codice civile, prevede l’obbligo di eseguire l’accordo secondo “buona fede”, quindi l’onere in capo alle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra ed evitare, così, di arrecare un danno ingiunto, circostanza che legittima la possibilità di domandare l’intervento correttivo del giudice.

Altro esempio è il potere riconosciuto all’autorità di sindacare circa il contenuto della “clausola penale”, ossia dell’importo che le parti stabiliscono, a priori, per eventuali inadempimenti, somma che, qualora eccessiva, può essere ridotta giudizialmente.

Il codice del consumo a difesa dell’equilibrio contrattuale

Anche fuori dal codice civile vi sono altre ipotesi previste specificamente per far fronte a situazione di squilibrio contrattuale.

Si fa riferimento al codice del consumo, ossia ad un insieme di norme che tutelano il soggetto consumatore, ossia colui che, sostanzialmente, si vede imposto condizioni, anche inique, dai grandi imprenditori.

In particolare, la normativa prevede casi di nullità di alcune clausole, soprattutto quando vengono limitati diritti riconosciuti per legge.

Il contratto di subfornitura che tutela il piccolo imprenditore

Altro esempio particolare è il contratto di subfornitura, il quale trova tutela nel concetto di “abuso di dipendenza economica”, ovverosia quando un imprenditore di piccole dimensioni per evitare di perdere l’unico cliente importante, al quale dedica la maggior parte della propria attività, si trova costretto ad accettare clausole inique, al medesimo pregiudizievoli, che, in virtù di una normativa di settore, può ottenere ristoro tramite il giudice.

Ovviamente, al fine di tutelare queste situazioni, le normative sopra specificate non sono derogabili, ossia non possono essere oggetto di rinuncia, pena la nullità delle clausole o dei contratti stessi.

Lo scenario internazionale e quello italiano riguardo la contrattualistica

Nei rapporti commerciali internazionali, che avvertono la necessità di non modificare gli accordi conclusi, anche a fronte dei significativi problemi circa i tempi e le modalità di funzionamento delle varie giurisdizioni, è nata la prassi di regolamentare ogni singolo aspetto del contratto.

Nel nostro ordinamento, tuttavia, la dottrina maggioritaria ritiene che i limiti sopra indicati non possano essere derogati dalle parti, con la conseguenza che, da un lato, viene garantita la tutela sottesa ma, dall’altro, viene limitato il mercato internazionale.

Lo Studio è disponibile ad aiutare le imprese a redigere contratti da utilizzare nella propria attività commerciale quotidiana, il più possibile immuni dalle modifiche giudiziali, oltre, ovviamente, prestare consulenza a quei soggetti che, diversamente, si sono visti applicare clausole ingiuste.

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