L'art.709 ter c.p.c. interviene in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale sulla prole per la tutela del minore. Scopri di più, leggi l'articolo.
Art.709 ter c.p.c.: in quali casi interviene?
La Legge sull’affidamento condiviso (Legge n. 54, 8 febbraio 2006, ha introdotto, in tema di affidamento condiviso, il principio della bi-genitorialità a tutela del minore, il quale ha diritto a ricevere supporto affettivo e risorse di mantenimento da entrambi i genitori.
Troppo frequentemente accade che l’esercizio della bi-genitorialità sia però reso difficile dal comportamento di uno dei genitori che non adempie ai propri obblighi o che addirittura si comporti in modo pregiudizievole per la crescita dei figli.
In tutti questi casi interviene l’art.709 ter c.p.c., rubricato “Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni”, previsto per la soluzione di contrasti tra genitori in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale sulla prole.

L’art.709 ter c.p.c per la tutela del minore
L’art.709 ter c.p.c interviene in tutte le questioni riguardanti l’istruzione, l’educazione, la salute, ovvero le controversie relative alle modalità dell’affidamento, come i diritti di visita, i tempi di permanenza o il genitore che ostacola l’altro nel rapporto con il figlio.
E ancora, le questioni relative alla decisione unilaterale del genitore collocatario di mutare il luogo di residenza proprio e del figlio, quelle relative all’educazione dei figli, come l’individuazione della scuola, l’scrizione del figlio al catechismo ecc., nonché in tutti quei casi in cui il comportamento del genitore arrechi un pregiudizio al minore.
Così facendo al minore viene garantita una tutela più incisiva che dovrebbe assicurargli una significativa continuità del rapporto genitoriale, in ossequio al principio della bi-genitorialità, richiedendo ai genitori di collaborare e sanzionandoli in caso di inadempimento e/o inosservanza.
Quando viene instaurato il procedimento ex art.709 ter c.p.c.
Il procedimento ex art.709 ter c.p.c. può essere instaurato in via principale, ed in via incidentale, nei giudizi di separazione o di divorzio, ovvero nei casi di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio.
Il presupposto applicativo di tale procedimento è rappresentato dalla presenza di un provvedimento (sentenza, decreto di omologa o provvedimenti provvisori), relativo all’esercizio della responsabilità genitoriale, o delle modalità di affidamento della prole minorenne, a prescindere dall’eventuale carattere definitivo, cautelare o provvisorio del medesimo.
Quali sono i provvedimenti che il Giudice può adottare?
L’art.709 ter c.p.c. conferisce al giudice il potere di adottare misure tipiche afflittive.
In particolare, il comma 2 prevede che, in caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, il Giudice possa:
ovvero invitare il genitore ad astenersi da specifiche condotte omissive o commissive, oppure avvisarlo che in caso di reiterazione delle predette condotte potrebbero essere adottate sanzioni più gravose. L’ammonimento generalmente viene disposto per punire le condotte dei genitori che ostacolano o impediscono al minore nel diritto a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con l’altro genitore.
a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore, oppure disporre il risarcimento dei danni, a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro.
al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 5.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Applicazione delle misure sanzionatorie
Tutte le misure previste dal 2° comma hanno in comune la funzione di sanzionare, sia pure in modi diversi, comportamenti omissivi o, comunque, inottemperanti al contenuto precettivo dei provvedimenti giurisdizionali che regolano, sotto vari profili, l’affidamento giudiziale dei minori e l’esercizio, in tale contesto, della responsabilità genitoriale.
Il giudice può adottare tali misure sanzionatorie anche congiuntamente, ovvero in via gradata, modificare i provvedimenti in vigore o, in alternativa, non apportare alcuna modifica all’originario provvedimento.
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